gestione ambientale

AIA e AUA: definizioni e differenze tra questi provvedimenti autorizzativi ambientali

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Due provvedimenti autorizzativi in tema ambientale dal nome simile (Autorizzazione Integrata Ambientale: AIA e Autorizzazione Integrata Ambientale: AUA) ma con contenuto e finalità differenti.

L’Autorizzazione Integrata Ambientale – AIA

L’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l’autorizzazione di cui necessitano alcune aziende per rispettare i principi che vanno sotto il nome di Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC, ovvero “prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento”) dettati dall’Unione europea a partire dal 1996 con la Direttiva 96/61/CE. Il riferimento normativo attuale in Italia è il D.Lgs. 128/2010, che ha modificato ed integrato il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006), insieme al successivo D.Lgs. 46/2014.

L’AIA si applica alle attività di cui all’allegato VIII, parte seconda del decreto D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e prevede misure, definite BAT (Best Available Techniques, migliori tecniche disponibili), intese a ridurre quanto più possibile l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo, nonché la produzione di rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.

L’AIA sostituisce le seguenti autorizzazioni ambientali, di cui all’Allegato IX alla parte seconda del Decreto Legislativo 152/2006:

  • autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari  (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte V, Titolo I );
  • autorizzazione allo scarico (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., parte III, Titolo IV, Capo II);
  • autorizzazione unica smaltimento e recupero rifiuti (D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., art. 208 e 210);
  • autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D. Lgs. 209/1999);
  • autorizzazione all’utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione (D. Lgs. 99/1992).
  • autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2)

L’azienda ottiene quindi un’autorizzazione integrata perché relativa a più aspetti ambientali e alla loro interazione.

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A quali aziende si applica l’AIA?

Un’azienda rientra nella procedura di AIA quando le sue caratteristiche trovano specifica rispondenza ai requisiti stabiliti in Allegato VIII (impianti di competenza regionale) ed in Allegato XII (impianti di competenza statale) alla parte seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Per l’AIA sono individuate le seguenti categorie industriali:

  • attività energetiche;
  • produzione e trasformazione di metalli;
  • industria dei prodotti minerari;
  • industria chimica;
  • gestione dei rifiuti;
  • altre attività (cartiere, allevamenti, macelli, industrie alimentari, concerie…).

A chi va richiesta l’autorizzazione AIA?

Il D.Lgs. 152/2006 definisce compiutamente le soglie di competenza al rilascio dell’AIA. Al di sotto di certi livelli di soglia l’Autorità competente al rilascio dell’AIA è la Regione. Una volta superati gli stessi limiti, la competenza diventa statale in capo al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) di Roma.

Durata del provvedimento AIA

In genere la durata dell’AIA, secondo quanto introdotto dal D. Lgs. 46/2014, è di 10 anni con qualche eccezione tra cui si segnala l’estensione a 12 se l’impianto è certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001 e 16 anni se l’impianto è registrato ai sensi del Regolamento CE n 1221/2009 (EMAS).

L’Autorizzazione Unica Ambientale – AUA

Definizione

L’Autorizzazione Unica Ambientale è un provvedimento disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 59 del 13 marzo 2013 che ricomprende tutti i titoli abilitativi in campo ambientale di cui un’impresa ha bisogno per iniziare o e/o proseguire la sua attività. Essa va a sostituire vari atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsti dalla legge in materia ambientale, indicati sinteticamente di seguito:

  1. autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  2. comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
  3. autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  4. autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
  5. comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
  6. autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99;
  7. comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Il principale vantaggio di questa procedura è il minor costo organizzativo per le imprese, che dovranno formulare una sola richiesta, per via telematica, ad un interlocutore unico; inoltre, questa autorizzazione ha una durata di quindici anni a partire dalla data di rilascio, superiore a quella ottenibile richiedendo singolarmente le autorizzazioni.

A quali aziende si applica l’AUA?

L’AUA si applica alle categorie di imprese di cui all’art. 2 del DM 18 aprile 2005, nonché agli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’AUA non si applica ai progetti sottoposti alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) laddove la normativa statale e regionale disponga che il provvedimento finale di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri atti di assenso in materia ambientale.

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A chi va richiesta l’autorizzazione AUA?

I gestori degli impianti di cui al campo di applicazione, presentano domanda telematica di AUA allo Sportello Unico Per Le Attività Produttive (SUAP) della provincia (o altro ente sostitutivo) nel caso in cui siano assoggettati al rilascio, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno una delle autorizzazioni sopraddette.

E’ fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’AUA nel caso in cui si tratti di attività soggette solo a comunicazione, ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP.

Durata del provvedimento AUA

L’AUA ha una durata di 15 anni decorrenti dal rilascio. Il rinnovo deve essere chiesto almeno 6 mesi prima della scadenza.

Il servizio di Nord Pas

Nord Pas dispone di tecnici qualificati in campo ambientale che possono supportare l’azienda nell’ottenimento delle autorizzazioni ambientali: relazioni con gli enti pubblici, stesura della documentazione, implementazione delle migliori tecnologie possibili per il contenimento e la riduzione dell’inquinamento. Inoltre, Nord Pas collabora con laboratori accreditati per l’esecuzione di rilievi e misurazioni di emissioni in atmosfera, analisi delle acque e del suolo, caratterizzazione dei rifiuti.

Il mantenimento delle autorizzazioni, le scadenze da rispettare e i documenti relativi possono essere facilmente gestiti ed archiviati in Q-81 HSE WEB APP (app di riferimento in Italia per la gestione delle normative riguardanti la sicurezza sul lavoro) con il modulo “Segnalazioni, Non conformità, Azioni“.