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Attrezzature di lavoro: obbligo di aggiornamento delle abilitazioni

Scade tra un mese il termine ultimo per l’adempimento all’obbligo di aggiornamento delle abilitazioni all’uso di attrezzature di lavoro, sancito al comma 5 dell’art. 73 del D. Lgs n. 81/08, modificato al punto 9.2 dal più recente Accordo Stato-Regioni del 7 luglio 2016:

Gli attestati di abilitazione conseguenti ai corsi di cui al punto 9.1 hanno validità di 5 anni a decorrere rispettivamente dalla data di entrata in vigore del presente Accordo per quelli di cui alla lettera a), dalla data di aggiornamento per quelli di cui alla lettera b) e dalla data di attestazione di superamento della verifica finale di apprendimento per quelli di cui alla lettera c).”

Gli attestati di abilitazione hanno una validità di 5 anni a partire dal 12 marzo 2013, pertanto i soggetti abilitati dovranno seguire un corso di aggiornamento di quattro ore entro il 12 marzo 2018.
Le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in base all’Accordo del 22 febbraio 2012 sono le:

– Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
– Gru a torre;
– Gru mobile;
– Gru per autocarro;
– Carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo (a braccio telescopico, industriali semoventi, sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi);
– Trattori agricoli o forestali;
– Macchine movimento terra (escavatori idraulici, a fune, pale caricatrici frontali, terne, autoribaltabile a cingoli);
– Pompe per calcestruzzo.