Come ridurre il tasso INAIL e risparmiare grazie al modello OT23
Scade il 29 febbraio 2024 la presentazione del modello OT23 per le attività di prevenzione eseguite nel 2023
INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023.
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Vediamo insieme:
Le modifiche significative
Si riportano di seguito gli interventi per i quali, nel nuovo modello 2024, sono state apportate le modifiche più significative:
Codice intervento | Modifica nel nuovo modello 2024 |
SEZIONE A | |
A-3.2 | Riformulata la descrizione dell’intervento al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
A-3.4 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
A-3.6 | Previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore non solo con uno munito di strutture antiribaltamento (ROPS) ma anche con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS) |
A-5.1 | Riformulazione della descrizione della documentazione ritenuta probante, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente |
SEZIONE B | |
B-1 | Riformulata la descrizione dell’intervento al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
B-10 | Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”) |
SEZIONE C | |
C-1.2 | Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
C-2.1 | Eliminato l’intervento che prevedeva l’effettuazione da parte dell’azienda del “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione; in quanto si tratta di un prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215 |
C-2.2 | Ora C-2.1. Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante; tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, D. Lgs. 81/2008). |
C-3.1 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
C-4.1 | Riformulata la descrizione dell’intervento al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
C-4.2 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
C-4.3 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
C-5.3 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
C-6.1 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto |
SEZIONE D | |
D-2 | Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante |
D-3 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, è stato fatto espresso riferimento alla necessità che le micro-lezioni siano ripetute nel tempo |
SEZIONE E | |
E-3 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit” |
E-4 | Riformulata la descrizione dell’intervento; in particolare, ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit” |
E-5 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene chiarita quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV) |
E-10 | Riformulata la descrizione dell’intervento; in particolare, eliminato il riferimento all’anno della UNI/PdR |
E-11 | Riformulata la descrizione dell’intervento; in particolare, eliminato il riferimento all’anno della UNI/PdR |
E-14 | Eliminato l’intervento che prevedeva la presentazione alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. di una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); questa eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente è da molto tempo non attiva |
E-17 | Ora E-16. Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, è stato specificato che l’intervento non si ritiene attuato qualora riferito ad un unico caso di “mancato infortunio”. |
SEZIONE F | |
F-2 | Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore |
F-7 (P) | Riformulata la descrizione dell’intervento e della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene ora richiesto un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati. È stata inoltre ampliata la platea dei dispositivi idonei anche ai sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo |
La Guida alla compilazione
Nella Guida vengono poi approfonditi
- INTERVENTI MIGLIORATIVI
- PUNTEGGIO
- DOCUMENTAZIONE PROBANTE
- PRESUPPOSTI
- DEFINIZIONE DELLA DOMANDA
La guida completo è scaricabile QUI
Il modello OT23 e i punteggi
Il documento riporta il modulo aggiornato per l’anno 2024 e le tabelle con i punteggi per ciascun intervento.
Gli interventi riguardano le macro tematiche seguenti:
A PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (non stradali)
- A-1 Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento
- A-2 Prevenzione del rischio di caduta dall’alto
- A-3 Sicurezza macchine e trattori
- A-4 Prevenzione del rischio elettrico
- A-5 Prevenzione del rischio da punture di insetto
B PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE
C PREVENZIONE DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
- C-1 Prevenzione del rischio rumore
- C-2 Prevenzione del rischio chimico
- C-3 Prevenzione del rischio radon
- C-4 Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici
- C-5 Promozione della salute
- C-6 Prevenzione del rischio microclimatico
D FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE
E GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE
F GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI
Modulo OT23 e tabella completa scaricabili Qui.