Decreto riduzione Consumi energetici: definite le date e i nuovi orari di accensione


Decreto riduzione Consumi energetici DM 383 del 6.10.2022

decreto riduzione riscaldamento

 

E’ stato firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. 

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. 

 

Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:  

 

date e orari accensione impianti termici

 

Italia e zone climatiche

 

La zona A quindi è quella con i climi più caldi (vi appartengono i comuni di Lampedusa e Porto Empedocle in Sicilia), mentre la zona F sono le aree più fredde (comuni delle Alpi e alcuni comuni dell’Appenino). E’ disponibile l’elenco completo di tutti i Comuni italiani (fonte: Anaip). 

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. 

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza). 

 

Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.  

 

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.