gestione ambientale

Dichiarazione FGAS 2019 – cosa cambia

,

E’ abrogata la consueta Dichiarazione FGAS con scadenza 31 maggio prevista prima dell’emanazione del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati.

Il 09/01/2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica il D.P.R. 146 del 16 novembre 2018 sui gas fluorurati ad effetto serra (F-GAS), che da attuazione al regolamento (UE) n. 517/2014, ed ha abrogato il D.P.R. 43/2012 e il regolamento UE 842/2006. In sostituzione dell’obbligo “Dichiarazione F-gas” a carico di numerosi soggetti, è stata istituita la Banca dati (articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018) in materia di raccolta e conservazione delle informazioni relative alle attività di controllo delle perdite nonché le attività di installazione, assistenza, manutenzione, riparazione, smantellamento delle apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra. Con il nuovo decreto le imprese devono trasmettere le informazioni F-GAS in banca dati presso l’ISPRA, entro 30 gg dall’intervento a partire dal 24 Settembre 2019.

Per questo motivo il Portale della Dichiarazione F-gas continuerà a garantire l’accesso alle aree di lavoro esistenti per la sola consultazione e download dello storico. Sono invece impedite le seguenti operazioni:

  • la registrazione di nuovi utenti
  • l’inserimento di nuove dichiarazioni con riferimento agli anni 2012-2017.

A partire dal 24 settembre 2019, a seguito del primo intervento utile di controllo delle perdite, di manutenzione, di assistenza, di riparazione e/o di smantellamento delle apparecchiature già installate alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 146/2018, l’impresa certificata o, nel caso di imprese non soggette all’obbligo di certificazione, la persona fisica certificata comunica, per via telematica, alla Banca dati le informazioni di cui ai commi 4, 5 e 7 dell’articolo 16 del D.P.R. n. 146/2018. Con il nuovo decreto la dichiarazione annuale non è più prevista a partire dal 2019.

gas serra

 

L’obiettivo del decreto è quello di riuscire ad avere una maggiore tracciabilità dei gas e degli impianti che li contengono, e per fare ciò è stata istituita una Banca Dati sui gas fluorurati ad effetto serra, la quale sarà gestita dalle Camere di Commercio competenti.

Tutti gli operatori di settore (venditori, frigoristi, installatori e manutentori), quindi, dovranno inviare esclusivamente per via telematica, i dati relativi alle vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse, entro 30 giorni dalla data di intervento.

L’obbligo decorre dal 24 settembre 2019 per le imprese o le persone fisiche certificate che eseguono:

  • installazione di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore fisse.
  • interventi di controllo delle perdite, di manutenzione o di riparazione delle apparecchiature, di cui al punto precedente, già installate;
  • attività di smantellamento delle apparecchiature sopra citate.

Le informazioni che tali soggetti dovranno comunicare entro 30 giorni dalla data di intervento, sono (Art. 11 comma 4 lett. f del D.P.R. 146 del 16 novembre 2018):

  • a) numero e data della fattura o dello scontrino di acquisto dell’apparecchiatura;
  • b) anagrafica dell’operatore;
  • c) data e luogo di installazione;
  • d) tipologia di apparecchiatura;
  • e) codice univoco di identificazione dell’apparecchiatura;
  • f) quantità e tipologia di gas fluorurati a effetto serra presenti e eventualmente aggiunti durante l’installazione;
  • g) nome e indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di certificato, se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate;
  • h) dati identificativi della persona fisica certificata o dell’impresa certificata che ha effettuato l’installazione;
  • i) eventuali osservazioni.

I consulenti Nord Pas sono a disposizione per supportarvi in questi adempimenti: clicca qui.