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Direttiva UE 2018/957: distacco dei lavoratori per prestazioni di servizi

La Direttiva UE 2018/957 apporta delle modifiche alla direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi.
La Direttiva garantisce la protezione dei lavoratori distaccati durante la prestazione dei servizi, stabilendo disposizioni obbligatorie riguardanti le condizioni di lavoro e il rispetto della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Questo aggiornamento rafforza la garanzia di un salario minimo, di un periodo minimo di riposo e di lavoro, di un congedo annuale retribuito, di parità di condizioni per l’esercizio del lavoro interinale, della sicurezza e della salute dei lavoratori e della parità di trattamento tra uomini e donne.
Il principio fondamentale è quindi la parità di trattamento tra lavoratore distaccato e lavoratore “locale”.
Gli Stati membri dovranno applicare ai lavoratori distaccati le stesse regole che si applicano ai lavoratori “locali”, indipendentemente dalla legge che regola il rapporto di lavoro, in riferimento alle disposizioni normative, al contratto collettivo e al settore di mercato.
La Direttiva prevede un periodo massimo di distacco pari a 12 mesi, estendibili a 18 mesi con notifica motivata del prestatore di servizi.
Dopo questo periodo, il lavoratore distaccato acquisisce le condizioni di lavoro e di occupazione previste dallo Stato membro ospitante.
L’entrata in vigore di tale disciplina sarà dal 30 luglio 2020, per dare tempo agli Stati membri UE di adeguare le normative nazionali.
La direttiva 96/71/CE resterà in vigore fino a quella data.