Direttiva UE 2022/431 esposizione ad agenti cancerogeni
È stata pubblicata la direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2022 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 88/1 del 16/03/2022.
Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 aprile 2024. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale.
Di seguito le principali novità:
A – Ampliamento del campo di applicazione della direttiva stessa, che disciplina, adesso, in aggiunta alle sostante cancerogene e mutagene, anche le sostanze tossiche per la riproduzione
B – Identificazione sostanza tossica per la riproduzione:
b bis) «sostanza tossica per la riproduzione»: sostanza o miscela che corrisponde ai criteri di classificazione come sostanza tossica per la riproduzione di categoria 1A o 1B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP);
b ter) «sostanza tossica per la riproduzione priva di soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale non esiste un livello di esposizione sicuro per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII D. 81/2008;
b quater) «sostanza tossica per la riproduzione con valore soglia»: una sostanza tossica per la riproduzione per la quale esiste un livello di esposizione sicuro al di sotto del quale non vi sono rischi per la salute dei lavoratori e che è identificata come tale nella colonna «Osservazioni» dell’allegato XLIII D. 81/2008;
C – Aggiornamento valutazione dei rischi
Per qualsiasi attività che possa comportare un rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione, si dovrà determinare la natura, il grado e la durata dell’esposizione dei lavoratori in modo da poter valutare i rischi per la salute o la sicurezza dei lavoratori e determinare le misure da adottare.
Tale valutazione deve essere rinnovata periodicamente e comunque ogniqualvolta si verifichi un cambiamento delle condizioni che possa influire sull’esposizione dei lavoratori agli agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione.
D – Rivedere l’informazione e formazione dei lavoratori inserendo nei contenuti anche le sostanze reprotossiche
E – Sorveglianza sanitaria: Se è stato fissato un valore limite biologico, la sorveglianza sanitaria con monitoraggio biologico è obbligatoria per poter lavorare
F – Conservazione dei documenti: Per quanto riguarda gli agenti cancerogeni e mutageni, il registro degli esposti e le cartelle sanitarie in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno 40 anni a decorrere dalla fine dell’esposizione. Per quanto riguarda le sostanze tossiche per la riproduzione, il registro degli esposti e le cartelle sanitarie i sono conservati, in conformità delle leggi o delle prassi nazionali, per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla fine dell’esposizione.
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