DL 146: rafforzamento disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Pubblicato in GU (Serie Generale n. 252) il 21-10-2021 il Decreto Legge n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”.
Entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione ovvero il 22-10-2021.
Il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro viene trattato nel Capo III in particolare nell’art. 13 “Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.
Tralasciando gli aspetti riorganizzativi degli organi istituzionali di controllo (Ispettorato del Lavoro, ASL, INAIL, ecc.) le questioni principali sono:
L’Ispettorato Nazionale del lavoro o i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali nell’ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro adottano un provvedimento di sospensione, quando:
1) riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell’accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro (lavoro in nero)
2) a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all’Allegato I.
ALLEGATO I art 14, comma 1
Sostituisce l’Allegato I al decreto legislativo 9 aprile 2008 N.81
Il provvedimento di sospensione è adottato in relazione alla parte dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell’attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell’Allegato I.
Unitamente al provvedimento di sospensione l’Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro
Per tutto il periodo di sospensione è fatto divieto all’impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.
Limitatamente ai provvedimenti adottati in occasione dell’accertamento delle violazioni in materia di prevenzione incendi, provvede il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente.
Revoca del provvedimento di sospensione
È condizione per la revoca del provvedimento da parte dell’amministrazione che lo ha adottato:
- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;
- l’accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all’Allegato I;
- nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;
- nelle ipotesi di cui all’Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.
Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.
Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l’arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
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