D. Lgs. N. 104 e 105: diciture obbligatorie nei contratti di lavoro

 

Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i D.Lgs. 27-6-2022 n. 104 e D.Lgs. 30-6-2022 n. 105  Qualità vita lavorativa e tutela lavoratori  

Nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro sia per le nuove assunzioni, a partire dal 13 agosto 2022, che per i contratti già in corso entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.

 

I punti salienti:  

Diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro per i seguenti contratti: 

a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale; 

b) contratto di lavoro somministrato; 

c) contratto di lavoro intermittente; 

d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente; 

e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa; 

f) contratto di prestazione occasionale. 

Dlgs 104 e 105 contratti di lavoro

Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico ovvero: 

  •         l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori
  •         il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
  •         la sede o il domicilio del datore di lavoro;
  •         l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
  •         la data di inizio del rapporto di lavoro;
  •         la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
  •         nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
  •         la durata del periodo di prova, se previsto;
  •         il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
  •         la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione  e di fruizione degli stessi;
  •         la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
  •         l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
  •         la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
  •         se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
  1. la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite; 
  2. le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative; 
  3. il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico; 
  •         il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
  •         gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
  •         gli elementi previsti dall’articolo 1 -bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.

Art. 11. - Formazione obbligatoria 

  1. Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
  2. L’obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
  3. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

 

Concludendo si evidenzia quindi che:   

nel contratto è obbligatorio scrivere che il lavoratore ha diritto: 

  •         a ricevere nel più breve tempo possibile e non oltre i 60gg :

a)      formazione generale (4h); 

b)      formazione specifica (4-8-12h) a seconda del gruppo di appartenenza (Basso, Medio, Alto) 

  •         aggiornamento quinquennale della formazione specifica di 6h.

 

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