DPI: il nuovo Reg. UE 2016/425 applicabile dal 21 aprile 2018
Il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).
Il Regolamento sarà applicabile a decorrere dal 21 aprile 2018, lo stesso stabilisce requisiti per la progettazione e la fabbricazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) che devono essere messi a disposizione sul mercato, al fine di garantire la protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, e stabilisce norme sulla libera circolazione dei DPI nell’Unione.
L’obiettivo del Reg. 2016/245, è assicurare che i DPI sul mercato soddisfino requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori, garantendo nel contempo il funzionamento del mercato interno. Per facilitare il passaggio alla nuova legislazione e ai conseguenti obblighi, è previsto un periodo transitorio dal 21 aprile 2018 al 20 aprile 2019, durante il quale gli attori della catena distributiva avranno tempo di adeguare la certificazione dei DPI al nuovo Regolamento e quindi di smaltire i prodotti a magazzino.
I DPI progettati e fabbricati conformemente alla Direttiva 89/686/CEE potranno essere immessi sul mercato per la prima volta sino al 20 aprile 2019.
Questo vuol dire che si possono progettare, fabbricare e quindi certificare nuovi DPI secondo la Direttiva anche dopo l’applicazione del Regolamento purché entro e non oltre la data del 20 aprile 2019. Inoltre i DPI messi a disposizione sul mercato ossia quelli progettati, fabbricati e certificati secondo la Direttiva, manterranno comunque la validità dei propri certificati CE sino al 21 aprile 2023, salvo che non cambi la classificazione di rischio del DPI, che non cambi la progettazione e/o la fabbricazione dall’ultimo esame CE del tipo e non cambino le norme armonizzate di riferimento che forniscono presunzione di conformità.