I 3 Decreti sulla sicurezza antincendio in vigore da ottobre
Portano la data di settembre 2022 i 3 Decreti che sostituiranno l’attuale DM 10/3/1998 riguardanti Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DECRETO 1° settembre 2021 . Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per questo primo decreto, che doveva essere in vigore dal 25 settembre 2022, è già uscita la proroga: con una recente nota il Dipartimento dei Vigili del Fuoco informa che il D.M. 1/9/21 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, la cui entrata in vigore era prevista per il 25 settembre 2022, subirà una proroga al 25 settembre 2023 per l’entrata in vigore e si prevede verranno apportare alcune modifiche.
Il Decreto stabilisce:
- i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
- che tutti gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguite da tecnici manutentori qualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto stesso. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
- Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto stesso.
Il Decreto ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un registro dei controlli (cartaceo o informatico) dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti (gli addetti al servizio antincendio così chiamati nel Decreto del 2° settembre 2021), adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Al 2023 quindi l’entrata in vigore di questo primo decreto.
Per quanto riguarda gli altri 2 DECRETI datati inizio settembre ( il Decreto 2 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio e il Decreto 3 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro) non si hanno ancora notizie di proroga, pertanto allo stato attuale entrano in vigore ad OTTOBRE 2022.
Vediamoli nel dettaglio:
DECRETO 2 settembre 2021 . Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto stabilisce:
1. i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio
2. il datore di lavoro predispone un piano di emergenza nei seguenti casi:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette a CPI o SCIA).
Negli altri casi le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio devono essere riportate nel documento di valutazione di tutti i rischi aziendali.
3. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati addetti al servizio antincendio che dovranno frequentare corsi di formazione e aggiornamento quinquennale.
4. Requisiti dei docenti formatori.
Nel decreto viene ribadito che i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
I corsi già programmati con le modalità precedenti (D.M. 10 marzo 1998), sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (aprile 2023).
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (ottobre 2023).
Il piano di emergenza deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
DECRETO 3 settembre 2021 . Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
l Decreto stabilisce:
- i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio
- la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio. Tale valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, laddove applicabile.
Il Decreto stabilisce i seguenti requisiti per poter classificare il luogo di lavoro a basso rischio di incendio:
- attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011 (attività soggette a CPI o SCIA);
- attività non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV);
- affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
- superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
- piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
- non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico di incendio qf ≤ 900 MJ/m2)
Nota Bene) Devono essere soddisfatti tutti i requisiti.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
- individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive; ecc.)
- descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc.)
- determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
- individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
- valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio sono:
- per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio di incendio le strategie antincendio riportate nell’allegato I del Decreto stesso o, a scelta del Datore di lavoro, nel D.M. dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi)
- per i luoghi di lavoro classificati NON a basso rischio di incendio le strategia antincendio riportate nel D.M. dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto (ottobre 2022), l’adeguamento alle disposizioni di cui al presente decreto viene attuato nei casi indicati nell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ovvero “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.”
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