Sistema di gestione 231

Il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo (MOGC): definizione e modalità di attuazione

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Per parlare di modelli di organizzazione, gestione e controllo (MOGC) è necessario partire dalle previsioni legislative che li hanno introdotti, in dettaglio il D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli Enti. Il decreto tratta reati colposi e dolosi e, proprio per questo motivo nessuna organizzazione, anche se priva di scopi di lucro, può sottovalutare l’applicazione di questo provvedimento legislativo.

E’ proprio la mappatura di questi potenziali illeciti a rappresentare il primo passo per una corretta implementazione del Modello Organizzativo di Gestione e Controllo. Essa è necessaria ad individuare quali siano, in funzione della realtà valutata, i potenziali illeciti amministrativi/condotte, fra tutti quelli individuati dal D.Lgs. 231/01, in cui l’Ente (Società/Impresa/Organizzazione) potrebbe incappare. Dai risultati della mappatura deriveranno le scelte in merito a quanti e quali Protocolli Speciali adottare.

Il Modello deve rispondere a specifiche esigenze che sono individuate nell’art. 6, comma 2, del decreto 231 e cioè:

  • individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
  • prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
  • individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
  • prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
  • introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il MOCG, è generalmente costituito da tre parti:

  1. Parte generale
  2. Parti speciali
  3. Codice Etico e Sistema Sanzionatorio.

Varie linee guida sono state emanate dalle associazioni rappresentative degli enti (ad esempio: le Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di Confindustria o quelle dell’Associazione Bancaria Italiana etc..), approvate dal Ministero della giustizia di concerto con i Ministeri competenti per guidare gli enti nella realizzazione di questo importante strumento.

In tutti questi documenti si ribadisce che il modello deve prevedere, in relazione alla natura e alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento delle attività aziendali nel rispetto della legge e ad identificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Sanzioni amministrative, sistemi di gestione

Viene inoltre puntualizzati che l’adeguatezza del MOGC richiede:

  • una verifica periodica e l’eventuale modifica del modello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività;
  • un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
  • l’adozione di una metodologia propria del risk management, al fine di elaborare specifiche valutazioni, che mettano in relazione i processi con: le unità organizzative coinvolte, i reati presupposti, i protocolli comportamentali.

Questo approccio è proprio del modello consulenziale proposto da Nord Pas che ha maturato ventennale esperienza nelle tecniche di risk mangement. Inoltre, l’integrazione di competenze multidiscipliari e la spiccata capacità di lavorare in team dei consulenti completano la qualità del servizio proposto.

L’organismo di Vigilanza

Quando un modello può essere considerato idoneo? L’Organismo di vigilanza (ODV), previsto dall’art. 6, ha il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento, attraverso autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

La legge non fornisce indicazioni puntuali circa la composizione dell’Organismo di vigilanza, tuttavia le linee guida di Confindustria (pag. 62) sintetizzano in una tabella le caratteristiche che persone che compongono l’ODV dovrebbero avere, a seguito delle previsioni legislative e giurisprudenziali.

AUTONOMIA

E INDIPENDENZA

Evitare che all’Organismo di vigilanza complessivamente inteso siano affidati compiti operativi. Non deve esserci identità tra controllato e controllante.

Eliminare ingerenze e condizionamenti di tipo economico o personale da parte degli organi di vertice.

Prevedere nel Modello cause effettive di ineleggibilità e decadenza dal ruolo di membri dell’Organismo di vigilanza, che garantiscano onorabilità, assenza di conflitti di interessi e di relazioni di parentela con gli organi sociali e con il vertice.

PROFESSIONALITÀ Nominare soggetti competenti in materia ispettiva e consulenziale, in grado di compiere attività di campionamento statistico, di analisi, valutazione e contenimento dei rischi, di elaborazione e valutazione dei questionari.

È opportuno che almeno taluno tra i membri dell’Organismo di vigilanza abbia competenze giuridiche.

CONTINUITÀ Predisporre una struttura dedicata all’attività di vigilanza sul modello.

Curare la documentazione dell’attività svolta.

Sono proprio queste caratteristiche a rendere le persone di Nord Pas efficaci membri degli ODV di diverse grandi aziende.