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Il Regolamento DPI e le ultime novità sul tema

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È in vigore dal 12 marzo il D.Lgs numero 17 del 2019 che va ad adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/425 sui dispositivi di protezione individuale (Regolamento DPI). Il provvedimento va a modificare sia il decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475 sia il D.Lgs 81/08. Le modifiche al TU Sicurezza riguardano gli articoli 74 e 76. Queste non comportano innovazioni, ma hanno finalità di coordinamento normativo. Più nel dettaglio, vengono aggiornati i riferimenti normativi e si rimanda direttamente al Regolamento DPI.
Di seguito un approfondimento sul Regolamento DPI e su quali sono le principali previsioni normative in esso affrontate.

Il Regolamento UE 2016/425: responsabilità di produttori ed importatori

Innanzitutto viene stabilito che i DPI sono messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano il Regolamento e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
Il legislatore europeo ha posto particolare enfasi alla messa sul mercato dei dispositivi di protezione individuale in qualsiasi forma essa avvenga: “tutte le forme di fornitura, compresa la vendita a distanza”. Infatti i DPI di cui il Regolamento tratta sono “nuovi sul mercato dell’Unione [omissis], nuovi di un fabbricante stabilito nell’Unione oppure i DPI, nuovi o usati, importati da un paese terzo”.
Come indicato a premessa del Regolamento stesso (nei “considerando”) coloro che si occupano della messa sul mercato di tali oggetti “dovrebbero essere responsabili della conformità dei DPI alle prescrizioni del presente regolamento, in funzione del ruolo che rivestono nella catena di fornitura, in modo da garantire un elevato livello di salvaguardia di interessi pubblici, quali la salute e la sicurezza, la protezione degli utilizzatori, nonché una concorrenza leale sul mercato dell’Unione”.
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure atte a garantire che siano messi a disposizione sul mercato solo DPI conformi al regolamento. Spetta però al fabbricante, che conosce dettagliatamente il processo di progettazione e di produzione, “eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante”.
Qualora i DPI provengano da paesi terzi spetta agli importatori assicurarsi che siano state svolte “le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura CE e la documentazione tecnica redatta dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo”.

casco dispositivo di protezione individuale contro caduta materiali dall'alto

Il Regolamento UE 2016/425: quali DPI disciplina e la loro classificazione

Il regolamento si applica ai dispositivi di protezione individuale (DPI) definiti (art. 3) come:

A. “dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati o tenuti da una persona per proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;

B. componenti intercambiabili dei dispositivi di cui alla lettera a), essenziali per la loro funzione protettiva;

C. sistemi di collegamento per i dispositivi di cui alla lettera a) che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell’uso”.

L’art. 2 definisce, invece, quali dispositivi non sono inclusi nel Regolamento: in generale si tratta di oggetti destinati alle forze dell’ordine, allo sport, all’uso privato, all’uso esclusivamente su navi marittime o aeromobili, ai caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
Vengono individuate tre categorie di DPI che cambiano a seconda delle tipologie di rischio rispetto alle quali il dispositivo di protezione individuale offre protezione.

DPI Categoria I

La categoria I comprende esclusivamente i seguenti rischi minimi:
a) lesioni meccaniche superficiali; b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l’acqua; c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; d) lesioni oculari dovute all’esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all’osservazione del sole); e) condizioni atmosferiche di natura non estrema.

DPI Categoria II

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

DPI Categoria III

La categoria III comprende esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla salute irreversibili con riguardo a quanto segue: a) sostanze e miscele pericolose per la salute; b) atmosfere con carenza di ossigeno; c) agenti biologici nocivi; d) radiazioni ionizzanti; e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di almeno 100 °C; f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell’aria di – 50 °C o inferiore; g) cadute dall’alto; h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; i) annegamento; j) tagli da seghe a catena portatili; k) getti ad alta pressione; l) ferite da proiettile o da coltello; m) rumore nocivo.

Il Regolamento UE 2016/425: requisiti essenziali di sicurezza per i DPI

Per essere immessi sul mercato i DPI devono soddisfare alcuni requisiti essenziali di sicurezza. Si tratta di requisiti specificati nell’Allegato II del Regolamento dove preliminarmente viene specificato che:

  • “i requisiti essenziali di salute e di sicurezza elencati nel presente regolamento sono inderogabili.
  • gli obblighi relativi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza si applicano soltanto se per il DPI in questione sussiste il rischio corrispondente;
  • i requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono interpretati e applicati in modo da tenere conto dello stato della tecnica e della prassi al momento della progettazione e della fabbricazione, nonché dei fattori tecnici ed economici, che sono conciliati con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza;
  • il fabbricante effettua una valutazione dei rischi al fine di individuare i rischi che concernono il suo DPI. Deve quindi progettarlo e fabbricarlo tenendo conto di tale valutazione;
  • in sede di progettazione e di fabbricazione del DPI, nonché all’atto della redazione delle istruzioni, il fabbricante considera non solo l’uso previsto del DPI, ma anche gli usi ragionevolmente prevedibili. Se del caso, occorre assicurare la salute e la sicurezza delle persone diverse dall’utilizzatore”.

Principalmente il legislatore europeo richiede che i DPI siano ergonomici e noi creino rischi o altri fattori di disturbo nelle condizioni prevedibili di impiego. Devono essere costituiti da materiali appropriati e devono essere ridotti al minimo gli impedimenti causati dai DPI alle azioni da svolgere, alle posizioni da assumere e alle percezioni sensoriali.
marchio ce conformità sicurezzaSi considerano conformi ai requisiti essenziali, i DPI muniti della marcatura CE per i quali il fabbricante (o il suo mandatario stabilito nel territorio dell’Unione) sia in grado di presentare, a richiesta, la dichiarazione di conformità UE e la documentazione tecnica (stabilita dall’allegato II del Regolamento DPI) attraverso la quale si evincano i mezzi utilizzati dal fabbricante per garantire la conformità dei DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili.

Come scegliere e gestire i DPI

Il D.lgs 81/08 art. 77 specifica che il datore di lavoro:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

I tecnici di Nord Pas possiedono competenze specifiche per supportare le aziende nelle scelte e nelle valutazioni richieste dalla legge. Inoltre, Nord Pas dispone di un team qualificato per realizzare interventi formativi, anche innovativi (es. M.M.Pro, BigPad) per la formazione e l’addestramento al corretto utilizzo dei DPI.
Importanti novità riguarderanno anche il modulo software “Gestione DPI” che sarà oggetto di aggiornamento e miglioramento nella prossima release di Q-81 HSE WEB APP.