La gestione dei rifiuti: perché implementare un MOGC
In un recente articolo pubblicato dal Messaggero Veneto il generale Maurizio Ferla, comandante del Comando carabinieri nazionale per la tutela ambientale, commentava: “Il Friuli Venezia Giulia è una regione virtuosa sotto il profilo della gestione del ciclo dei rifiuti, tuttavia non possiamo escludere che il problema [di traffici illeciti nazionali ed internazionali] prima o poi interessi questa regione”.
Il generale constatava che “la chiusura dei mercati del Sud est asiatico a plastiche e gomme ha comportato a chi doveva in qualche modo smaltire illecitamente questi rifiuti – non necessariamente organizzazioni mafiose – l’esigenza di affittare o occupare abusivamente dei capannoni industriali dismessi […] che, nella migliore delle ipotesi – ha concluso – vengono abbandonati, quando non incendiati”.
Proprio in ragione del livello di attenzione delle forze dell’ordine sul tema della gestione dei rifiuti è importante che le aziende del Friuli Venezia Giulia pongano interesse a processi e funzioni in essa coinvolti, non solo per le sanzioni previste dal Titolo VI bis del codice penale (noto come “Ecodelitti“) che ha molto ampliato il raggio d’azione del Comando per la tutela ambientale, ma anche per i risvolti in materia di responsabilità amministrativa degli enti (D.lgs 231/01). Di seguito un approfondimento su quest’ultimo aspetto.
Il D.lgs 231/01 e i reati ambientali del ciclo dei rifiuti
La mappatura dei potenziali illeciti amministrativi rappresenta il primo passo per una corretta implementazione di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs 8 giugno 2001, n. 231. Essa è necessaria ad individuare quali siano, in funzione della realtà valutata, i potenziali illeciti amministrativi/condotte in cui l’Ente (Società/Impresa/Organizzazione anche priva di fini di lucro) potrebbe incappare.
Fra tutti gli illeciti individuati dal D.Lgs. 231/01 l’art. 25 undecies tratta esplicitamente dei Reati ambientali (Articolo introdotto dal d.lgs. n. 121 del 7 luglio 2011) richiamando esplicitamente le previsioni del D.Lgs 152/2006 (Norme in materia ambientale) e di altre normative specifiche.
Chiaramente il legislatore ha ricompreso in questo articolo anche i reati relativi alle violazioni ascrivibili al ciclo dei rifiuti (es. raccolta, trasporto, recupero, smaltimento di rifiuti senza autorizzazione, traffico illecito di rifiuti…) prevendendo sanzioni pecuniarie che arrivano a superare il milione di euro ma anche sanzioni amministrative interdittive fino a 2 anni.
Un recente esempio di applicazione dell’art. 25 undicies D.lgs 81/08 in materia di gestione dei rifiuti– il caso Canditfrucht s.p.a
Proprio una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale del 06/05/2019, affrontando il ricorso dell’azienda Canditfrucht s.p.a, si è interessata della gestione dei rifiuti ed in particolare al “deposito in maniera incontrollata di ingenti quantitativi di rifiuti, (residuo della lavorazione degli agrumi, il c.d. “pastazzo”), in luoghi non autorizzati”. Tale deposito configura il “reato di traffico illecito di rifiuti di cui all’art. 260, comma 1 D.Lgs. 152/2006 (ora art. 452 terdecies cod.pen.)” e, come tale è perseguito anche ai sensi del D.lgs. 231/2001.
In breve, con sentenza del 17 settembre 2015, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, condannava la Canditfrucht s.p.a. al pagamento della sanzione di 70.000 euro in ordine all’illecito amministrativo di cui all’art. 25 undecies comma 2 lett. f e 8 del d.lgs. 231/2001 (capo C), relativo a due contestazioni (capi A e B) aventi entrambe ad oggetto il reato ex art. 260 comma 1 del d.lgs. 152/2006, ascritto agli amministratori e ai dipendenti della predetta società, i quali, agendo nell’interesse o a vantaggio della stessa, fra il 2012 e il 2013, avevano gestito abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, smaltendolo in discariche abusive e in altri luoghi non autorizzati, tra Barcellona Pozzo di Gotto e le aree limitrofe. Successivamente la sanzione amministrativa inflitta alla società era stata ridotta a euro 64.000, dalla Corte di appello di Messina.
La società Canditfrucht s.p.a aveva presentato ricorso contestando le caratteristiche del deposito non autorizzato tuttavia la Corte ha rigettato la contestazione mantenendo ferme le sanzioni pecuniarie comminate.
I sistemi di gestione ambientale
Per tutto quanto sopraddetto, appare pertanto importante per l’Ente, dotarsi di un sistema per mettere sotto controllo e gestire correttamente il proprio ciclo dei rifiuti e le condotte dei propri lavoratori in esso coinvolti (richiamati esplicitamente nella sentenza della Corte sopraccitata).
Una soluzione possibile, in analogia con quanto previsto dall’art.30 del D.lgs 81/08 in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è l’implementazione di sistemi di gestione certificati secondo la norma ISO 14001 o l’ottenimento della registrazione EMAS. Tali schemi di certificazione, combinati con l’adozione di un MOGC, consentono all’ente di dimostrare efficacemente il rispetto della normativa vigente, presupposto delle norme volontarie, e l’esistenza di un sistema di controllo (e sanzione) sulle condotte personali dei lavoratori.
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Nord Pas, inoltre, con i propri tecnici qualificati può ricoprire il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza come già approfondito in un precedente articolo, avendo competenze multidisciplinari comprendenti, tra le altre, anche le tematiche ambientali.