Ministero della Salute: precisazioni sul rientro al lavoro in caso di malattia da covid
Covid 19 – aggiornamento
Il Ministero della Salute ha emanato la circolare n. 37615 del 31 agosto 2022 con la quale ha confermato le modalità di autosorveglianza in caso di contatti stretti con un positivo al Covid 19 e modificato la durata dell’isolamento in caso di malattia. Vediamo nel dettaglio:
-
Persone risultate positive al COVID (Circolare min Salute n. 37615 del 31.08.2022)
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
– Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
– In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.
-
Contatti stretti (Circolare Min. della Salute n. 19680 del 30 marzo 2022)
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
In merito al primo punto Confindustria ha richiesto al Ministero della Salute un parere circa l’applicabilità nei luoghi di lavoro della misura dell’interruzione dell’isolamento dopo 14 giorni anche senza un test negativo.
Il Ministero della Salute ha risposto come segue: “la riflessione preliminare per inquadrare la tematica è che, già dall’inizio della pandemia, le disposizioni in ambito lavorativo hanno seguito una loro specificità per fini di tutela e di prudenza richiesti dalle parti sociali e, in taluni contesti, anche da alcune categorie di lavoratori (fragili, malati cronici, ecc). Parimenti, anche la circolare n. 37615 del 31.08.2022 dispone procedure per la popolazione e non entra nel merito del contesto lavorativo. Per quest’ultimo rimangono valide, salvo diverse future disposizioni, le modalità definite dai protocolli”.
Il Ministero della salute ha quindi risposto che per i luoghi di lavoro rimane la necessità del rientro del lavoratore a seguito di risultato negativo di un test antigenico o molecolare anche dopo 14 giorni di isolamento, così come stabilito dal protocollo condiviso tra le parti sociali del 30 giugno 2022 (ultimo aggiornamento) e come peraltro stabilito dall’art. 4 del d.l. 24/2022, norma ancora vigente e non modificabile con circolare ministeriale.
NOTE
1) il regime di autosorveglianza per contatti stretti è disposto dall’articolo 4 del d.l. n. 24/2022
2) la circolare dispone la possibilità di “uscita” dall’isolamento senza un testo antigenico o molecolare negativo a differenza di quanto stabilito dall’articolo 4 del d.l. n. 24/2022
Per maggiori informazioni sul servizio di supporto