Limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) dieci volte più basso di quello attuale, senza periodi di transizione
Il 3 ottobre, il Parlamento europeo di Strasburgo ha accolto con entusiasmo le nuove norme proposte dal Consiglio dell’Unione Europea, stabilendo standard più rigorosi per proteggere i lavoratori europei dai rischi per la salute legati all’amianto. Questa storica votazione ha rappresentato un plebiscito per la sicurezza dei lavoratori, con 614 voti a favore, solamente 2 contrari e 4 astensioni, decretando l’adozione della direttiva che modifica quella attualmente vigente, ovvero la direttiva 2009/148/CE.
Una volta che il Consiglio UE formalizzerà l’adozione, la nuova legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ed entrerà immediatamente in vigore. La misura più significativa di questa legge è la drastica riduzione del limite obbligatorio di esposizione professionale (OEL) all’amianto. Attualmente, il limite è di 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo (cm³), ma con la nuova legge, questo valore sarà abbassato a 0,01 fibre per cm³. Questa misura sarà immediatamente applicata senza la necessità di un periodo di transizione, in quanto la tecnologia PCM (microscopia ottica a contrasto di fase) già consente la rilevazione delle fibre nell’intervallo di larghezza da 0,2 a 3 micrometri.
Tuttavia, dopo un periodo di transizione di sei anni, i paesi dell’Unione Europea dovranno passare a una tecnologia più avanzata, la microscopia elettronica, in grado di rilevare anche le fibre più sottili. Questo consentirà ai vari paesi di ridurre ulteriormente il limite a 0,002 fibre per cm³ quando si considerano le fibre con una larghezza tra 0,2 e 3 micrometri o di mantenere la soglia di 0,01 fibre per cm³, che include anche le fibre sottili.
Prima della pubblicazione ufficiale nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il testo approvato dal Parlamento Europeo è stato reso disponibile al pubblico.
L’amianto è noto per essere una sostanza cancerogena estremamente pericolosa, che rappresenta una minaccia per numerosi settori, inclusi l’edilizia, le ristrutturazioni e la prevenzione degli incendi. Rappresenta la principale causa di tumori professionali nell’Unione Europea, responsabile del 78% dei casi riconosciuti. Nonostante il divieto totale delle forme di amianto nell’UE dal 2005, questa sostanza è ancora presente in milioni di edifici e infrastrutture, causando la morte di oltre 70.000 persone all’anno in Europa.
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Il Decreto n. 59 del 4 aprile 2023, entrato in vigore il 15 giugno 2023, ha introdotto la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti.
In diversi punti (art. 7 c. 8, art. 9 cc. 1 e 2…) sono riportati i riferimenti alle tempistiche poi indicate nell’art. 13 c. 1 (tempistiche di iscrizione), il quale comunque non si esprime con delle date vere e proprie, bensì con delle decorrenze espresse in mesi e giorni.
Per evitare interpretazioni non univoche, quali quelle circolate in questi primi mesi di validità del decreto e date comunque da una lettura puntuale della norma, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica si è espresso con il Decreto Direttoriale del 22/09/2023. La norma predetta cambia l’interpretazione data dai più alle tempistiche di iscrizione. Si riporta la tabella del decreto; in grassetto, per semplificarne la lettura, si riportano i riferimenti concreti alle varie casistiche
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https://nordpas.com/wp-content/uploads/2018/10/icon5.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-09-29 08:31:272023-09-29 11:09:57R.E.N.T.R.I.: il Ministero fa chiarezza sulle scadenze
Circolare del 11/08/2023 del Ministro della Salute
PERSONA CON DIAGNOSI CONFERMATA DI COVID-19
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 non sono più sottoposte alla misura dell’isolamento.
Si raccomanda, comunque, di osservare le medesime precauzioni valide per prevenire la trasmissione della gran parte delle infezioni respiratorie.
In particolare è consigliato:
Indossare un dispositivo di protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o FFP2), se si entra in contatto con altre persone.
Se si è sintomatici, rimanere a casa fino al termine dei sintomi.
Applicare una corretta igiene delle mani.
Evitare ambienti affollati.
Evitare il contatto con persone fragili, immunodepresse, donne in gravidanza, ed evitare di frequentare ospedali o RSA.
Informare le persone con cui si è stati in contatto nei giorni immediatamente precedenti alla diagnosi, se anziane, fragili o immunodepresse.
Contattare il proprio medico curante se si è persona fragile o immunodepressa, se i sintomi non si risolvono dopo 3 giorni o se le condizioni cliniche peggiorano.
PERSONE CHE SONO VENUTE A CONTATTO CON CASI DI COVID-19
Per queste persone non si applica nessuna misura restrittiva.
Si raccomanda comunque che le stesse pongano attenzione all’eventuale comparsa di sintomi suggestivi di Covid-19 (febbre, tosse, mal di gola, stanchezza) nei giorni immediatamente successivi al contatto. Nel corso di questi giorni è opportuno che la persona eviti il contatto con persone fragili, immunodepressi, donne in gravidanza. Se durante questo periodo si manifestano sintomi suggestivi di Covid-19 è raccomandata l’esecuzione di un test antigenico, anche autosomministrato, o molecolare per SARS-CoV-2.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-09-07 17:52:082023-09-07 18:05:35Covid: aggiornamento delle misure di prevenzione della trasmissione
Scade il 29 febbraio 2024 la presentazione del modello OT23 per le attività di prevenzione eseguite nel 2023
INAIL ha reso disponibile il nuovo modello OT23 per la richiesta di riduzione del tasso medio per prevenzione anno 2023.
L’art. 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia.
Ad ogni intervento è attribuito un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso medio di tariffa è necessario aver effettuato interventi tali per cui la somma dei loro punteggi sia pari almeno a 100.
Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine del 29 febbraio 2024, unitamente alla documentazione probante richiesta dall’Istituto.
Si riportano di seguito gli interventi per i quali, nel nuovo modello 2024, sono state apportate le modifiche più significative:
Codice intervento
Modifica nel nuovo modello 2024
SEZIONE A
A-3.2
Riformulata la descrizione dell’intervento al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
A-3.4
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
A-3.6
Previsto un ampliamento che consente di poter sostituire il trattore non solo con uno munito di strutture antiribaltamento (ROPS) ma anche con uno munito di protezione contro lo schiacciamento causato dalla caduta degli oggetti sulla cabina di pilotaggio (FOPS)
A-5.1
Riformulazione della descrizione della documentazione ritenuta probante, con particolare riferimento alla relazione nella quale dovranno essere riportate indicazioni sull’attività svolta dall’impresa, sul tipo di formazione impartita e, infine, sulle valutazioni del medico competente
SEZIONE B
B-1
Riformulata la descrizione dell’intervento al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
B-10
Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante, richiedendo in buona sostanza la sola attestazione dell’acquisto e dell’installazione dei dispositivi di blocco dell’accensione in caso di ebbrezza del conducente (“ignition interlock devices”)
SEZIONE C
C-1.2
Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
C-2.1
Eliminato l’intervento che prevedeva l’effettuazione da parte dell’azienda del “Fit test” sui DPI per la protezione delle vie respiratorie prima della loro adozione; in quanto si tratta di un prerequisito la cui verifica è stata resa obbligatoria ai sensi del decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 come modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215
C-2.2
Ora C-2.1. Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante; tra i sistemi di aspirazione dell’aria richiamati non sono più previsti quelli destinati nello specifico alla manipolazione di agenti cancerogeni e/o mutageni per i quali è obbligatoria l’eliminazione il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione localizzata (articolo 237, D. Lgs. 81/2008).
C-3.1
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
C-4.1
Riformulata la descrizione dell’intervento al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
C-4.2
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
C-4.3
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
C-5.3
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
C-6.1
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante al solo scopo di semplificare la lettura di quanto esposto e richiesto
SEZIONE D
D-2
Riformulata la descrizione dell’intervento e la descrizione della documentazione ritenuta probante
D-3
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, è stato fatto espresso riferimento alla necessità che le micro-lezioni siano ripetute nel tempo
SEZIONE E
E-3
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”
E-4
Riformulata la descrizione dell’intervento; in particolare, ampliato con un’ulteriore tipologia specificatamente dedicata ai lavoratori delle aziende di produzione del calcestruzzo preconfezionato
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene data l’indicazione di fornire contestualmente anche il “programma di audit”
E-5
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene chiarita quale documentazione sia necessaria ad evidenziare l’effettivo svolgimento dell’attività di controllo da parte dell’Organismo di Vigilanza (OdV)
E-10
Riformulata la descrizione dell’intervento; in particolare, eliminato il riferimento all’anno della UNI/PdR
E-11
Riformulata la descrizione dell’intervento; in particolare, eliminato il riferimento all’anno della UNI/PdR
E-14
Eliminato l’intervento che prevedeva la presentazione alla Commissione consultiva permanente ex art. 6 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. di una nuova buona prassi per migliorare le condizioni di salute e sicurezza nel luogo di lavoro (ex art. 2 comma 1 lettera v del d.lgs. 81/08 e s.m.i.); questa eliminazione è motivata dal fatto che la Commissione consultiva permanente è da molto tempo non attiva
E-17
Ora E-16. Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, è stato specificato che l’intervento non si ritiene attuato qualora riferito ad un unico caso di “mancato infortunio”.
SEZIONE F
F-2
Riformulata la descrizione della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene ora richiesta anche la ricevuta dell’avvenuto invio alla Centrale Operativa 118 del modulo attestante il possesso e le caratteristiche del defibrillatore
F-7 (P)
Riformulata la descrizione dell’intervento e della documentazione ritenuta probante; in particolare, viene ora richiesto un sistema di raccolta, analisi e gestione dei dati. È stata inoltre ampliata la platea dei dispositivi idonei anche ai sistemi a controllo semi-attivo oltre a quelli di tipo attivo
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2018/10/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-09-07 14:00:472023-10-12 15:08:59Come ridurre il tasso INAIL e risparmiare grazie al modello OT23
Il 29/06/2023 è stato pubblicato nella GU dell’UE il REGOLAMENTO 2023/1230 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2023 relativo alle macchine e che abroga la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 73/361/CEE del Consiglio.
Premessa
La struttura di fondo resta la stessa così come anche i RES (requisiti essenziali di sicurezza), però il nuovo regolamento va a chiarire e a dettagliare meglio alcuni punti e a inserire nuovi spunti tematici legati soprattutto alle novità tecnologiche.
Il presente regolamento dovrebbe disciplinare i rischi di sicurezza derivanti da nuove tecnologie digitali.
Di recente sono state immesse sul mercato macchine più avanzate, meno dipendenti dagli operatori umani. Tali macchine lavorano a compiti definiti e in ambienti strutturati, tuttavia, possono imparare a svolgere azioni nuove in tale contesto e diventare più autonome. Tra gli ulteriori perfezionamenti alle macchine, già realizzati o attesi, figurano l’elaborazione in tempo reale di informazioni, la risoluzione di problemi, la mobilità, i sistemi di sensori, l’apprendimento, l’adattabilità e la capacità di funzionare in ambienti non strutturati (ad esempio cantieri). L’emergere di nuove tecnologie digitali, quali l’intelligenza artificiale, l’Internet delle cose e la robotica, pone nuove sfide in termini di sicurezza dei prodotti.
Trattasi di Regolamento e non di Direttiva
Questo significa che le norme contenute in un regolamento entrano in vigore e cominciano a produrre direttamente i loro effetti giuridici senza bisogno di misure di recepimento da parte degli Stati membri nel loro ordinamento giuridico interno (cosiddette norme self-executing). Uno Stato membro non può unilateralmente adottare provvedimenti interni rivolti a limitare l’applicazione delle norme del regolamento, né può farne un’applicazione incompleta o selettiva.
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ovvero il 19 luglio 2023 ma si applicherà dal 20 gennaio 2027, a parte alcuni articoli che entrano in vigore prima.
Infatti (con riferimento a quanto indicato nell’articolo 54 – Entrata in vigore e applicazione):
gli articoli da 26 a 42 si applicano a decorrere dal 20 gennaio 2024;
l’articolo 50, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 20 ottobre 2026;
l’articolo 6, paragrafo 7, e gli articoli 48 e 52 si applicano a decorrere dal 19 luglio 2023;
l’articolo 6, paragrafi da 2 a 6, paragrafo 8 e paragrafo 11, l’articolo 47 e l’articolo 53, paragrafo 3, si applicano a decorrere dal 20 luglio 2024.
Abrogazioni
La direttiva 2006/42/CE (attuale Direttiva Macchine) è abrogata a decorrere dal 20 gennaio 2027.
La direttiva 73/361/CEE (relativa all’attestazione e al contrassegno di funi metalliche, catene e ganci) è abrogata.
Disposizioni transitorie
Gli Stati membri non impediscono la messa a disposizione sul mercato di prodotti immessi sul mercato in conformità della direttiva 2006/42/CE prima del 20 gennaio 2027.
Tuttavia, il capo VI (VIGILANZA DEL MERCATO DELL’UNIONE E PROCEDURE DI SALVAGUARDIA DELL’UNIONE) del presente regolamento si applica a decorrere dal 19 luglio 2023 compresi i prodotti per i quali è già stata avviata una procedura ai sensi della direttiva 2006/42/CE.
I certificati di esame CE del tipo e le decisioni di approvazione rilasciate in conformità alla direttiva 2006/42/CE rimangono validi fino alla loro scadenza.
Campo di applicazione
Il presente regolamento si applica alle macchine, alle quasi-macchine e ai prodotti correlati seguenti:
a) attrezzature intercambiabili;
b) componenti di sicurezza;
c) accessori di sollevamento;
d) catene, funi e cinghie;
e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.
Non si applica
a) i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria, del prodotto correlato o della quasi-macchina;
b) le attrezzature specifiche per parchi giochi o di divertimento;
c) le macchine e i prodotti correlati specificamente progettati per essere utilizzati o che sono utilizzati all’interno di un impianto nucleare e la cui conformità al presente regolamento può compromettere la sicurezza nucleare dell’impianto in questione;
d) le armi, incluse le armi da fuoco;
e) i mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, fatta eccezione per le macchine installate su tali mezzi di trasporto;
f) i prodotti aeronautici, le parti e gli equipaggiamenti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio e nella definizione di macchine ai sensi del presente regolamento, nella misura in cui il regolamento (UE) 2018/1139 disciplina i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute stabiliti nel presente regolamento;
g) i veicoli a motore e i relativi rimorchi, nonché i sistemi, i componenti, le unità tecniche separate, le parti e le attrezzature progettate e costruite per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/858, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
h) i veicoli a due o tre ruote e i quadricicli, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali veicoli, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 168/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali veicoli;
i) i trattori agricoli e forestali, nonché i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli equipaggiamenti progettati e costruiti per tali trattori, che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013, fatta eccezione per le macchine installate su tali trattori;
j) i veicoli a motore esclusivamente da competizione;
k) le navi marittime e le unità mobili off-shore, nonché le macchine installate a bordo di tali navi o unità;
l) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine pubblico;
m) le macchine o i prodotti correlati appositamente progettati e costruiti a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzati nei laboratori;
n) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;
o) le macchine o i prodotti correlati adibiti allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni;
p) i seguenti prodotti elettrici ed elettronici, nella misura in cui rientrano nell’ambito della direttiva 2014/35/UE o della direttiva 2014/53/UE:
i) elettrodomestici destinati a uso domestico che non sono mobili azionati elettricamente;
ii) apparecchiature audio e video;
iii) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell’informazione;
iv) macchine ordinarie da ufficio, fatta eccezione per le macchine per la stampa additiva per realizzare prodotti tridimensionali;
v) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione;
vi) motori elettrici;
q) i prodotti elettrici ad alta tensione seguenti:
i) apparecchiature di collegamento e di controllo;
ii) trasformatori.
Definizioni
«macchina»
a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all’applicazione specifica prevista dal fabbricante;
«attrezzatura intercambiabile»
dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore agricolo o forestale, è assemblato a tale macchina o a tale trattore agricolo o forestale dall’operatore al fine di modificarne la funzione o apportarne una nuova funzione, a condizione che tale attrezzatura non sia un utensile;
«componente di sicurezza»
un componente fisico o digitale, compreso un software, di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, che è progettato o destinato ad espletare una funzione di sicurezza e che è immesso sul mercato separatamente, il cui guasto o malfunzionamento mette a repentaglio la sicurezza delle persone, ma che non è indispensabile per il funzionamento di tale prodotto, o per il quale componenti normali possono essere sostituiti per il funzionamento di tale prodotto;
«funzione di sicurezza»
una funzione che serve a soddisfare una misura di protezione destinata a eliminare o, se ciò non è possibile, a ridurre un rischio, e che, se ha un guasto potrebbe comportare un aumento di tale rischio;
«accessori di sollevamento»
componenti o attrezzature, non collegati alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente, comprese imbracature e loro componenti;
«catene»
catene progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
«funi»
funi progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
«cinghie»
cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento;
«dispositivo amovibile di trasmissione meccanica»
componente amovibile destinato alla trasmissione di potenza tra macchine semoventi o un trattore e altre macchine o prodotti correlati, mediante collegamento al primo supporto fisso; quando è immesso sul mercato munito di riparo, il dispositivo e il riparo vanno considerati come un unico articolo;
«quasi-macchine»
un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un’applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina;
«messa a disposizione sul mercato»
la fornitura di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento affinché sia distribuito o usato sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;
«immissione sul mercato»
la prima messa a disposizione di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato dell’Unione;
«messa in servizio»
il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, di macchine o di prodotti correlati nell’Unione;
«requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute»
le disposizioni obbligatorie, di cui all’allegato III, relative alla progettazione e alla costruzione di prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, intese ad assicurare un livello elevato di tutela della salute e di sicurezza delle persone e, ove opportuno, degli animali domestici nonché di tutela dei beni e, se del caso, dell’ambiente.
«modifica sostanziale»
una modifica di una macchina o di un prodotto correlato, mediante mezzi fisici o digitali dopo che tale macchina o prodotto correlato è stato immesso sul mercato o messo in servizio, che non è prevista né pianificata dal fabbricante, e che incide sulla sicurezza della macchina o del prodotto correlato creando un nuovo pericolo o aumentando un rischio esistente, che richiede:
a) l’aggiunta di ripari o di dispositivi di protezione alla macchina o al prodotto correlato, operazione che necessita la modifica del sistema di controllo della sicurezza esistente, o
b) l’adozione di misure di protezione supplementari per garantire la stabilità o la resistenza meccanica di tale macchina o prodotto correlato;
NOTA DELL’AUTORE: Andrà quindi prevista una “valutazione di conformità” per capire se l’alterazione è effettivamente una modifica sostanziale e in caso procedere con l’iter per la marcatura CE sulla macchina intera o su una sua parte.
La possibilità di certificare, valutare il rischio e creare documentazione tecnica anche solo per una parte della macchina è una novità molto interessante, e rientra negli obiettivi di snellimento e riduzione dei costi dei procedimenti che il regolamento stesso si pone.
«istruzioni per l’uso»
le informazioni fornite dal fabbricante quando la macchina o il prodotto correlato è immesso sul mercato o messo in servizio, al fine di informare l’utilizzatore della macchina o del prodotto correlato in merito all’uso previsto e corretto di tale macchina o prodotto correlato, nonché le informazioni in merito a eventuali precauzioni da adottare quando si utilizza o si installa la macchina o il prodotto correlato, comprese le informazioni sul mantenimento della sicurezza e dell’idoneità della macchina o del prodotto correlato per il suo intero ciclo di vita;
«fabbricante»
qualsiasi persona fisica o giuridica che:
a) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li commercializzi con il proprio nome o con il proprio marchio; oppure
b) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e li metta in servizio per uso proprio;
«mandatario»
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all’interno dell’Unione che abbia ricevuto mandato scritto da un fabbricante per agire per suo conto in relazione a compiti specifici;
*new*«importatore»
qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento originario da un paese terzo;
*new*«distributore»
qualsiasi persona fisica o giuridica nella catena di approvvigionamento, diversa dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento sul mercato;
*new*«codice sorgente»
la versione attualmente installata del software di un prodotto rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, formulata in un linguaggio di programmazione non ambiguo e comprensibile per le persone.
Le istruzioni e altra documentazione pertinente possono essere forniti in formato digitale stampabile. Tuttavia, il fabbricante dovrebbe provvedere affinché i distributori possano fornire gratuitamente, su richiesta dell’utilizzatore al momento dell’acquisto, le istruzioni per l’uso in formato cartaceo.
Ing. Febo Frangipane, Consulente area tecnica Nord Pas 14000
Seguono gli ALLEGATI con le note dell’autore, scaricabili:
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-07-24 17:48:292023-07-26 16:18:59Regolamento Macchine 2023/1230: novità e calendario delle principali date da conoscere
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti: modifiche introdotte dal D.Lgs. 116/2020
Il D. Lgs. 116/2020 aveva modificato la parte IV del Testo Unico ambientale definendo il sistema di tracciabilità dei rifiuti (già introdotto con il Decreto Legge 135/2018) e introducendo il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (di seguito RENTRI).
Il modificato art. 188-bis del Testo Unico prevedeva uno o più decreti attuativi da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che definissero la disciplina del RENTRI, i modelli di registro di carico-scarico e dei formulari, le modalità di tenuta degli stessi e di trasmissione dei dati.
Tale decreto è il numero 59 del 4 aprile 2023, ed entra in vigore il 15 giugno 2023.
La transizione verso il formato digitale: implicazioni per la gestione dei registri di carico e scarico
L’allegato I del Decreto approva il modello del registro cronologico di carico e scarico, dove andranno integrate anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Il registro, una volta avvenuta l’iscrizione al RENTRI, non potrà più essere tenuto in formato cartaceo ma soloin formato digitale.
La vidimazione sarà anch’essa digitale, e prevederà l’assegnazione di un codiceunivoco da parte della CCIAA competente tramite applicazione utilizzabile attraverso il RENTRI.
Alcuni principi della tenuta dei registri di carico e scarico non cambieranno: i numeri delle registrazioni saranno progressivi e non modificabili, le rettifiche saranno possibili e verrà memorizzato l’utente che le ha eseguite e gli estremi temporali di accesso.
I formulari di identificazione del rifiuto: nuovi modelli approvati dal Decreto
Per quanto riguarda i formularidiidentificazionedelrifiuto, l’allegato II del Decreto ne approva il modello. Anche in questo caso alcune consuetudini non varieranno: il formulario potrà essere emesso e compilato dal produttore o dal detentore o, in seguito a loro richiesta, anche da parte del trasportatore. Verrà poi integrato dagli operatori coinvolti nelle diverse fasi del trasporto.
Il formulario, così come il registro di carico e scarico, potrà essere tenuto in cartaceo dai produttori non iscritti al RENTRI, che però dovranno utilizzare l’apposita applicazione già citata per far apporre dalle CCIAA competenti un codice univoco e un contrassegno. Il criterio delle 4 copie non cambierà, così come le modalità di trasmissione della quarta copia del formulario (consegna diretta o PEC).
Il formulario in formato digitale verrà vidimato con le modalità già descritte e compilato digitalmente, stampandone una copia o esibendolo in formato digitale per il trasporto su strada, in modo da agevolare i controlli.
La trasmissione della quarta copia avverrà tramite il RENTRI.
Gli iscritti al RENTRI dovranno emettere e gestire i formulari in modalità digitale a partire dal 15/12/2025, o anche prima ma volontariamente.
I nuovi modelli di registro di carico e scarico e formulari di identificazione saranno applicabili dal 15/12/2024, e le modalità di compilazione verranno definite con appositi decreti direttoriali che dovrebbero essere pubblicati entro 6 mesi dal 15 giugno 2023, data di entrata in vigore del Decreto 59.
Prima del 15/12/2024, le modalità di compilazione rimarranno quelle attuali.
RENTRI: funzionamento e gestione da parte del Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica
Entriamo nei dettagli del funzionamento del RENTRI.
Verrà gestito dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica utilizzando la piattaforma telematica dell’AlboNazionaleGestoriAmbientali, che fornirà supporto tecnico-operativo, soprattutto attraverso le sezioni regionali, che cureranno la gestione dei rapporti con gli utenti, nonché l’iscrizione e verifica dei pagamenti.
Le associazioni imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione delle stesse possono essere delegate alla tenuta del RENTRI dai produttori iniziali di rifiuti.
Sarà suddiviso in una sezione anagrafica e una sezione tracciabilità, che conterrà i dati relativi alle compilazioni di registri e formulari e ai percorsi dei trasporti dei rifiuti.
L’iscrizione avverrà mediante accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati e il pagamento di un diritto di segreteria di 10€ riferito ad ogni unità locale soggetta all’obbligo di iscrizione.
Oltre al diritto di segreteria andrà versato un contributo annuale, per il primo anno al momento dell’iscrizione, per gli anni successivi entro il 30 aprile.
Obblighi di iscrizione al RENTRI: chi è coinvolto e le tempistiche da rispettare
Veniamo però alle domande cruciali
Chi sarà obbligato ad iscriversi al RENTRI?
gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
i produttori di rifiuti pericolosi (con le eccezioni di cui ai commi 6 e 7 dell’art. 190 del Lgs. 152/2006);
gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
i soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 152 del 2006, con riferimento ai
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi conpiùdi50dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali: dal 15/12/2024 ed entro il 15/02/2025;
enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi conpiùdi10dipendenti: dal 15/06/2025 al 15/08/2025;
per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati: dal 15/12/2025 al 15/02/2026
Il numero dei dipendenti sarà calcolato in base a quelli presenti al 31/12 dell’anno precedente a quello di
riferimento.
Semplifichiamo riportando in tabella le informazioni più importanti:
AZIENDE> 50 DIPENDENTI
AZIENDE> 10 DIPENDENTI
RESTANTI
DATEISCRIZIONE
15/12/2024 – 15/02/2025
15/06/2025 – 15/08/2025
15/12/2025 – 15/02/2026
DIRITTOSEGRETERIA
€ 10
€ 10
€ 10
CONTRIBUTO ANNUALE
(primoanno)
€ 100
€ 50
€ 15
CONTRIBUTO ANNUALE
(annisuccessivialprimo)
€ 60
€ 30
€ 10
Trasmissione dei dati al RENTRI: cadenza e modalità operative da seguire
Dalla data di iscrizione, gli operatori provvederanno alla trasmissione dei dati contenuti nei registri di carico e scarico al RENTRI, mentre dal 15/12/2025 saranno obbligati anche alla trasmissione dei dati dei formulari di identificazione di rifiuti pericolosi (operazione che potrà essere eseguita anche dal trasportatore, se emettitore del formulario).
La trasmissione andrà eseguita a cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Ovviamente se nel mese di riferimento non ci saranno nuove annotazioni, la trasmissione non sarà dovuta.
Le associazioni imprenditoriali o società di servizi di diretta emanazione delle stesse, delegate alla tenuta del RENTRI, potranno trasmettere i dati entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione.
Restano degli ultimi, fondamentali quesiti: come trasmettere i dati al RENTRI? Come accedere, e come iscriversi?
I decreti direttoriali inizialmente citati, che verranno pubblicati sul sito del RENTRI, definiranno tra gli altri argomenti:
le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI e il suo funzionamento;
le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI;
i manuali e le guide sintetiche per operatori e
Un argomento, quello del RENTRI, che promette quindi numerosi sviluppi.
È dunque necessario conoscere e mantenersi aggiornati sull’argomento per avviare la transizione verso una digitalizzazione della tenuta dei registri di carico e scarico dell’azienda, transizione durante la quale Nord Pas sarà presente e disponibile come sempre per assistervi.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2018/10/icon5.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-06-15 08:02:382023-06-15 08:02:38Registro Elettronico Nazionale Tracciabilità Rifiuti: dal 15 GIUGNO in vigore il decreto
E’ entrato in vigore il 05/05/2023 il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48
“Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)”
Le principali novità
Il D.L. governativo in materia di lavoro, all’articolo 14, integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 in particolare:
a. all’articolo 18, comma 1, lettera a) le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»;
Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità. Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc.
b. all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché’ idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»;
La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre, l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008.
c. all’articolo 25, comma 1:
dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»;
In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore. Tali cartelle dovranno essere consegnate al nuovo datore di lavoro, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto.
dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»;
Tale articolo produrrà la fine degli impedimenti burocratici alla sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all’azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto). In contrapposizione con quanto precedentemente disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006, secondo cui il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro, ora il sostituto lo sceglie il medico competente.
d. all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”;
La nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo sui fornitori ed utilizzatori finali di falsi attestati di formazione.
e. all’articolo 71, il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»;
La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva dell’INAIL, è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.
Quindi, la novità è che ora i soggetti privati sono abilitati ope legis, direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL.
f. all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»;
Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo “patentino”, ma non solo).
Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione.
g. all’articolo 73, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»;
Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature.
Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda.
Altre disposizioni
Oltre a quanto sopra, il “DL Lavoro” introduce anche le seguenti disposizioni:
Articolo 15: Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva;
Articolo 16: Potenziamento delle attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Articolo 17: Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO
La gestione dei rischi in azienda è un aspetto fondamentale che incide sulla business continuity di ogni organizzazione. Il software Q-81 HSE tra le altre funzioni permette di produrre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Semplifica la tua gestione con Q-81 HSE.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-05-12 10:03:202023-05-12 10:36:11Decreto Lavoro: misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro
Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203, pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro in materia di radiazioni ionizzanti.
Le principali novità
Trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti : l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
Informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti : porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti anche in tema di radioprotezione
Informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti : si passa da tre a cinque anni per la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti : il Datore di lavoro Committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
La gestione dei rischi in azienda è un aspetto fondamentale che incide sulla business continuity di ogni organizzazione. Il software Q-81 HSE tra le altre funzioni permette di produrre il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR). Semplifica la tua gestione con Q-81 HSE.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-03-29 15:14:432023-03-29 15:47:19Nuovi obblighi del datore di lavoro in materia di radiazioni ionizzanti
Il D.P.C.M. 17/12/2021 era dato per certo come decreto contenente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2023.
Infatti la legge istitutiva del MUD, la 70/1994, prevede che l’eventuale nuovo modello, per essere obbligatorio, debba essere pubblicato in G.U entro il 1 marzo dell’anno corrente (art. 6 c. 2-bis).
Nulla essendo stato pubblicato fino a pochi giorni fa, occorreva rifarsi dunque al D.P.C.M. citato, la cui pubblicazione è avvenuta nel supplemento ordinario n. 4 alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022.
Il termine per la presentazione del MUD sarebbe stato il 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1 maggio è giorno festivo.
A sorpresa, l’art. 1 del D.P.C.M. 3 febbraio 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59) dispone, al comma 1.:
1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
Per il 2023 vi sarà quindi un nuovo modello con relative istruzioni allegate.
Non si è dunque rispettato il termine del 1 marzo di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis predetto, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.
Questo significa che la scadenza per la presentazione del MUD 2023 è slittata dal 30 aprile all’8 luglio 2023.
Vuoi creare un registro informatizzato delle tue scadenze ambientali?
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2018/10/icon5.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-03-14 14:48:342023-03-14 16:41:46MUD 2023: nuove date per la presentazione del modello unico dichiarazione ambientale
I robot collaborativi (COBOT) sono robot antropomorfi con movimenti su sei assi progettati per rispettare criteri di sicurezza, flessibilità e compattezza e studiati per lavorare a stretto contatto con l’operatore anche senza barriere protettive all’intorno.
Qual è la differenza tra cobot e robot?
I robot possono essere molto diversi tra loro: per dimensioni, portata, velocità, minore o maggiore flessibilità operativa e applicativa, costo, necessità o meno di barriere di sicurezza e per molte altre caratteritiche. Volendo riassumere le principali differenze fra i robot tradizionali e i robot collaborativi possiamo dire che un robot è una macchina autonoma che esegue un compito senza il controllo umano, un cobot è un robot artificialmente intelligente che svolge compiti in collaborazione con lavoratori umani. Pertanto, il cobot si differenzia dai robot autonomi in quanto è programmabile e lavora insieme all’essere umano.
Robot Collaborativi e sicurezza sul lavoro
Focalizzandoci sull’aspetto della sicurezza sul lavoro è utile sapere chela maggior parte dei robot collaborativi può operare senza l’ausilio di barriere di protezione intorno, a differenza dei robot tradizionali, che invece necessitano di costose recinzioni volte a separare lo spazio dove operano da quello in cui agiscono le persone. I robot collaborativi dispongono di una serie di safety native che permettono in fase di installazione e programmazione di pensare direttamente il processo come un’attività suddivisa fra uomo e cobot.
In un cobot è possibile impostare distanza e tempo di arresto e molte altre variabili che rendono la sua implementazione del tutto sicura anche in un’area affollata. I robot collaborativi inoltre offrono la possibilità di poter essere equipaggiati con un’ampia gamma di sensori che ne accrescono la sicurezza, come laser scanner e sistemi di visione che registrano la presenza dell’operatore controllando movimenti e tempi di reazione del cobot.
LE PRINCIPALI OPERAZIONI COLLABORATIVE ESEGUITE IN MASSIMA SICUREZZA
Stop di sicurezza monitorato: il sistema robot si arresta prima che i lavoratori possano accedere o essere esposti a qualsiasi situazione di pericolo, lasciando il robot acceso.
Guida manuale: l’operatore utilizza un dispositivo manuale o semplicemente muove il braccio del robot per aiutarlo a completare la sua operazione.
Monitoraggio della distanza e della velocità: un dispositivo di sicurezza esterno come uno scanner fa sì che il robot rallenti se i requisiti minimi di distanza tra operatore e robot non sono rispettati.
Limitazione della potenza e della forza: le funzioni di sicurezza arrestano il robot per evitare lesioni alle persone quando il livello massimo di forza o di potenza viene quasi raggiunto.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-02-22 17:43:362023-02-27 16:49:12Cosa sono i COBOT e come possono migliorare la sicurezza in azienda
La funzionalità trasversali di Q-81 e la grande flessibilità del sistema, ti permetteranno di sfruttare i moduli per diversi scopi senza dover sostenere costi aggiuntivi. Ecco alcuni esempi:
gestione lavoratori
Questo pacchetto di moduli ti permette di ottenere una panoramica completa di tutto ciò che riguarda il lavoratore sotto il profilo delle “scadenze” che lo riguardano. Otterrai una scheda completa di ogni lavoratore per tracciare il percorso lavorativo correlato alle misure di prevenzione adottate.
Valutazione Rischi
Puoi sfruttare le anagrafiche di base per mappare il modello di valutazione dei rischi che si vuoi ottenere. Puoi sfruttare il repository documentale per conservare la stampa del DVR e tutti i suoi allegati. Le checklist diventano strumento per la raccolta di informazioni iniziali e oggettivare le situazioni da valutare in modo dinamico. Il pacchetto di permetterà inoltre l’utilizzo di moduli trasversali anche per informatizzare modelli di gestione ed organizzativi.
Gestione Cantieri
Con questo pacchetto di moduli puoi sfruttare al meglio le anagrafiche Clienti e Fornitori, abbinando le stesse alle verifiche di idoneità per accedere ai cantieri e all’azienda. Potrai mappare le ditte in appalto ed i loro lavoratori e monitorarne i mezzi utilizzati. Il Portale appaltatori ti aiuterà a semplificare e dematerializzare il processo, riducendo moltissimo la burocrazia ed i tempi di attuazione e verifica. Il pacchetto offre inoltre la possibilità di redigere il POS ed effettuare le verifiche di cantiere con il tuo dispositivo mobile.
Sistemi di Gestione
Puoi costruire da zero il tuo sistema di gestione oppure migrare un sistema esistente. Con questo pacchetto di moduli puoi implementare diversi schemi integrati ad esempio sicurezza, qualità e ambiente. Q-81 è una piattaforma multi-ambito, senza dover sostenere costi aggiuntivi. Il pacchetto proposto rappresenta la spina dorsale di ogni sistema di gestioneal quale poter affiancare gli altri moduli, anche in tempi successivi.
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