News Normative

E’ entrato in vigore il 05/05/2023 il DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 

 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro. (GU Serie Generale n.103 del 04-05-2023)” 

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Le principali novità

 

Il D.L. governativo in materia di lavoro, all’articolo 14, integra in modo significativo alcuni articoli del c.d. Testo Unico di Salute e Sicurezza sul Lavoro, il D.Lgs. n. 81/2008 in particolare: 

a. all’articolo 18, comma 1, lettera a) le parole: «presente decreto legislativo.» sono sostituite dalle seguenti: «presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28;»; 

Si tratta di una novità rilevante perché potenzialmente estende in modo significativo l’obbligo di sorveglianza sanitaria non limitandolo più alle sole fattispecie indicate testualmente dal D.Lgs. n. 81/2008, ma ampliandolo a tutti i casi nei quali la valutazione dei rischi, svolta ai sensi dell’art. 29 c. 1 del D.Lgs. n. 81/2008, in collaborazione obbligatoria col medico competente, ne evidenzi la necessità. Pensiamo al lavoro all’estero, allo stress lavoro correlato, al rischio guida prolungata autoveicoli ecc. 

 

b. all’articolo 21, comma 1, lettera a), dopo le parole: «titolo III» sono aggiunte le seguenti: «, nonché’ idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV»; 

La nuova norma dispone la diretta applicazione di tutte le norme sulle opere provvisionali previste dal Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 a tutti i lavoratori autonomi che utilizzano tali opere, a cominciare dai ponteggi. Si contrasta in questo modo la prassi pericolosa non infrequente legata all’utilizzo di opere provvisionali inidonee da parte di lavoratori autonomi nei cantieri mobili e temporanei. Inoltre, l’utilizzo da parte del lavoratore autonomi di opere provvisionali idonee e conforme alle disposizioni di legge diventa elemento da valutare da parte del committente al momento della verifica della idoneità tecnico-professionale, obbligatoria ai sensi dell’art. 26 e del titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008. 

 

c. all’articolo 25, comma 1:

  •  dopo la lettera e) è inserita la seguente: «e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;»; 

In sostanza la visita medica di idoneità iniziale non può dirsi esauriente se non viene acquisita la cartella sanitaria della precedente azienda del lavoratore. Tali cartelle dovranno essere consegnate al nuovo datore di lavoro, tramite il lavoratore che ha il diritto di riceverla automaticamente dal datore di lavoro alla cessazione del rapporto. 

 

  • dopo la lettera n) è aggiunta la seguente: «n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 38, per l’adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato.»; 

Tale articolo produrrà la fine degli impedimenti burocratici alla sostituzione temporanea del medico competente in caso di gravi e motivate ragioni, che il medico stesso dovrà documentare per iscritto, con tanto di elementi di prova allegati e con data certa della stessa documentazione (che può spedire a se stesso via PEC, oltre che all’azienda interessata dalla sorveglianza sanitaria in oggetto). In contrapposizione con quanto precedentemente disposto dal Ministero del lavoro e delle politiche Sociali con Interpello prot. n. 25/I/0001768 del 23.02.2006, secondo cui il medico competente, impossibilitato a svolgere personalmente alcune prestazioni inerenti al proprio servizio per malattia o per altri impedimenti oggettivi, poteva farsi sostituire da altri colleghi ma solo a seguito di nomina del datore di lavoro, ora il sostituto lo sceglie il medico competente. 

 

d. all’articolo 37, comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: “b-bis) il monitoraggio dell’applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.”; 

La nuova norma di legge prevede che nel (nuovo) accordo Stato Regioni sulla formazione sia ben definita la modalità di monitoraggio e controllo sui fornitori ed utilizzatori finali di falsi attestati di formazione. 

 

e. all’articolo 71, il comma 12 e’ sostituito dal seguente: «12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.»; 

La lettera e) sostituisce il comma 12 dell’articolo 72 estendendo ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva dell’INAIL, è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71. 

Quindi, la novità è che ora i soggetti privati sono abilitati ope legis, direttamente e senza alcun riferimento ad ASL e INAIL. 

 

f. all’articolo 72, comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell’attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l’avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati per l’utilizzo.»; 

Altra novità significativa che mira a rafforzare l’obbligo del noleggiatore di fornire attrezzature esclusivamente a soggetti che, in modo documentato per iscritto, dimostrino di essere in grado di affidarle a operatori muniti dei necessari titoli abilitativi, formativi e addestrativi, necessari (tipo “patentino”, ma non solo). 

Detta dichiarazione autocertificativa deve essere redatta dal soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o dal datore di lavoro dei lavoratori che useranno le attrezzature noleggiate o concesse in uso, deve contenere l’indicazione dei lavoratori incaricati dell’uso dell’attrezzatura, deve indicare che essi sono stati formati in conformità con quanto prescritto dalle norme vigenti e, se attrezzature di lavoro di cui all’Accordo per l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori ai sensi dell’art 73, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2012), che siano in possesso di tale specifica abilitazione. 

 

g. all’articolo 73, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente: «4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all’articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.»; 

Viene normato in modo chiaro e diretto l’obbligo inderogabile del datore di lavoro che utilizza personalmente attrezzature di lavoro di provvedere in autonomia, ma comunque obbligatoriamente, al proprio addestramento e alla propria formazione all’uso sicuro di tali attrezzature. 

Qualora non provveda a questi adempimenti nei confronti di sé medesimo incorrerà in una sanzione penale che, ai sensi di legge, include l’arresto o l’ammenda. 

 

Altre disposizioni

Oltre a quanto sopra, il “DL Lavoro” introduce anche le seguenti disposizioni: 

  • Articolo 15: Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva; 
  • Articolo 16: Potenziamento delle attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano. 
  • Articolo 17: Si istituisce, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento – PCTO 

 

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Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203, pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro in materia di radiazioni ionizzanti.

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Le principali novità

  • Trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti : l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti

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  • Informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti : porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti anche in tema di radioprotezione

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  • Informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti : si passa da tre a cinque anni per la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.

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  • Tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti : il Datore di lavoro Committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.

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gestione ambientale

 

MUD 2023 nuove scadenze

 

Il D.P.C.M. 17/12/2021 era dato per certo come decreto contenente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2023.

Infatti la legge istitutiva del MUD, la 70/1994, prevede che l’eventuale nuovo modello, per essere obbligatorio, debba essere pubblicato in G.U entro il 1 marzo dell’anno corrente (art. 6 c. 2-bis).

Nulla essendo stato pubblicato fino a pochi giorni fa, occorreva rifarsi dunque al D.P.C.M. citato, la cui pubblicazione è avvenuta nel supplemento ordinario n. 4 alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022.

Il termine per la presentazione del MUD sarebbe stato il 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1 maggio è giorno festivo.

A sorpresa, l’art. 1 del D.P.C.M. 3 febbraio 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59) dispone, al comma 1.:

  1. 1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.

Per il 2023 vi sarà quindi un nuovo modello con relative istruzioni allegate.

Non si è dunque rispettato il termine del 1 marzo di cui sopra.

Ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis predetto, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.

Questo significa che la scadenza per la presentazione del MUD 2023 è slittata dal 30 aprile all’8 luglio 2023.

 

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I robot collaborativi (COBOT) sono robot antropomorfi con movimenti su sei assi progettati per rispettare criteri di sicurezza, flessibilità e compattezza e studiati per lavorare a stretto contatto con l’operatore anche senza barriere protettive all’intorno 

Qual è la differenza tra cobot e robot?

I robot possono essere molto diversi tra loro: per dimensioni, portata, velocità, minore o maggiore flessibilità operativa e applicativa, costo, necessità o meno di barriere di sicurezza e per molte altre caratteritiche. Volendo riassumere le principali differenze fra i robot tradizionali e i robot collaborativi possiamo dire che un robot è una macchina autonoma che esegue un compito senza il controllo umano, un cobot è un robot artificialmente intelligente che svolge compiti in collaborazione con lavoratori umani. Pertanto, il cobot si differenzia dai robot autonomi in quanto è programmabile e lavora insieme all’essere umano.

COBOT e migliroamento sicurezza azienda

Robot Collaborativi e sicurezza sul lavoro

Focalizzandoci sull’aspetto della sicurezza sul lavoro è utile sapere che la maggior parte dei robot collaborativi può operare senza l’ausilio di barriere di protezione intorno, a differenza dei robot tradizionali, che invece necessitano di costose recinzioni volte a separare lo spazio dove operano da quello in cui agiscono le persone. I robot collaborativi dispongono di una serie di safety native che permettono in fase di installazione e programmazione di pensare direttamente il processo come un’attività suddivisa fra uomo e cobot.

In un cobot è possibile impostare distanza e tempo di arresto e molte altre variabili che rendono la sua implementazione del tutto sicura anche in un’area affollata. I robot collaborativi inoltre offrono la possibilità di poter essere equipaggiati con un’ampia gamma di sensori che ne accrescono la sicurezza, come laser scanner e sistemi di visione che registrano la presenza dell’operatore controllando movimenti e tempi di reazione del cobot. 

 

LE PRINCIPALI OPERAZIONI COLLABORATIVE ESEGUITE IN MASSIMA SICUREZZA 

  • Stop di sicurezza monitorato: il sistema robot si arresta prima che i lavoratori possano accedere o essere esposti a qualsiasi situazione di pericolo, lasciando il robot acceso. 
  • Guida manuale: l’operatore utilizza un dispositivo manuale o semplicemente muove il braccio del robot per aiutarlo a completare la sua operazione. 
  • Monitoraggio della distanza e della velocità: un dispositivo di sicurezza esterno come uno scanner fa sì che il robot rallenti se i requisiti minimi di distanza tra operatore e robot non sono rispettati. 
  • Limitazione della potenza e della forza: le funzioni di sicurezza arrestano il robot per evitare lesioni alle persone quando il livello massimo di forza o di potenza viene quasi raggiunto. 

COBOT-e-sicurezza-in-azienda

 

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A partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%.  

Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 ha modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

 

diisocianati

Cosa sono i diisocianati

I diisocianati sono un gruppo ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 secondo il CLP (regolamento (CE) n 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele).

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Cosa cambio con il Regolamento UE 2020/1149

Secondo il suddetto regolamento a partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non possono essere utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.

 

 

 

 

CCNL edilizia formazione

 

Il CCNL Edilizia sottoscritto il 3 Marzo 2022  prevede, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, che l’aggiornamento debba essere effettuato con periodicità di 3 anni, rispetto ai cinque dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre.

La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.

 

Estratto CCNL EDILIZIA 2022
Fonte: Certifico srl IT

 

Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, sono state aggiornate con Circolare del 31 dicembre 2023 le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di persone positive al virus.

regole isolamento autosorveglianza

 

Cosa fare con i CASI CONFERMATI

Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
  • per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
  • per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
  • I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.

 

E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.

 

Cosa fare con i CONTATTI STRETTI DI CASO

A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.

Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.

 

 

Il consulente ADR: cos’è e quali sono i riferimenti normativi

ll consulente ADR per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).

Nota Del Ministero Trasporti Di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)

La figura del Consulente Sicurezza trasporti, Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell’accordo ADR, dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023 e a tale proposito la nota del Ministero dei Trasporti specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Riportiamo a tale proposito la nota del Ministero Trasporti di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione .

consulente adr

Casi di non obbligatorietà o esenzione

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

 

Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

 

• Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);

 

• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).

 

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative .

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.

 

 


R.E.N.T. Ri è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei Rifiuti 

RENTRi un uovo Sistri?

 

Gestione rifiuti: cosa cambia con il D.Lgs. 116/2020 

 

Il D.Lgs. 116/2020 ha introdotto consistenti cambiamenti alla parte IV del D.Lgs. 152/2006. Tra questi la modifica all’art. 188-bis con l’introduzione, o meglio l’ufficializzazione (in quanto “nato” nel 2018, con il DL 135) del Registro Elettronico Nazionale sulla Tracciabilità dei rifiuti, che avrebbe dovuto racchiudere in sé il sistema per il controllo e la tracciabilità dei rifiuti. 

L’articolo rimandava, per la compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e dei formulari di trasporto rifiuti, ad uno o più decreti del Ministro dell’ambiente, che non hanno mai visto la luce nemmeno nel neo istituito Ministero della Transizione ecologica.  

Ad oggi è presente unicamente uno schema di decreto, che sembra aver complicato le cose più che semplificarle. Infatti sono presenti i classici rimandi normativi, che non permettono di avere ben chiari da subito quali siano i soggetti obbligati all’utilizzo del Registro Elettronico Nazionale. Una volta ricavati, si nota come tra i soggetti obbligati ci siano dei generici “produttori di rifiuti pericolosi”, obbligo dunque ampliato alle categorie prima escluse da MUD e tenuta del registro di carico e scarico. Inoltre non viene chiarito se l’attuale esenzione dal MUD per imprese ed enti produttori di rifiuti non pericolosi con meno di 10 dipendenti sarà ancora valida.  

Si fa inoltre un passo indietro sull’invio della quarta copia del formulario di trasporto, che dovrà essere sempre cartacea anche a seguito di un primo invio mediante PEC. Copia cartacea che sarà valida anche per agevolare i controlli su strada. Per quanto riguarda i registri ampliato, ma in negativo, il concetto di unità locale, che adesso verrà identificata anche solo da un interno diverso, non più solamente da un numero civico.  L’intera struttura si avvarrà inoltre del supporto operativo e tecnico dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, senza che si noti un cenno di consultazione di associazioni imprenditoriali, che potrebbero aiutare a snellire una struttura che già si preannuncia complessa.  

Il rischio è dunque quello di proporre una sorta di nuovo SISTRI, che tanti malumori ha creato negli anni addietro, pur nato con nobili intenti?

Ai posteri la sentenza, in attesa dei decreti definitivi. 

Per approfondimenti alleghiamo la BOZZA DI DECRETO.

 

 

 

 

 

 


Decreto riduzione Consumi energetici DM 383 del 6.10.2022

decreto riduzione riscaldamento

 

E’ stato firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale. 

Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio. 

 

Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:  

 

date e orari accensione impianti termici

 

Italia e zone climatiche

 

La zona A quindi è quella con i climi più caldi (vi appartengono i comuni di Lampedusa e Porto Empedocle in Sicilia), mentre la zona F sono le aree più fredde (comuni delle Alpi e alcuni comuni dell’Appenino). E’ disponibile l’elenco completo di tutti i Comuni italiani (fonte: Anaip). 

In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta. 

Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza). 

 

Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.  

 

Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.