Il Decreto Legislativo 25 novembre 2022 n. 203, pubblicato nella GU n. 2 del 03.01.2023, modifica il decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per quanto riguarda gli obblighi del datore di lavoro in materia di radiazioni ionizzanti.
Le principali novità
Trasmissione delle valutazioni di dose all’Archivio nazionale degli esposti : l’obbligo per il datore di lavoro di trasmettere all’Archivio nazionale dei lavoratori esposti i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall’esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti
Informazione e formazione in materia di radioprotezione per dirigenti e preposti : porta ad almeno cinque anni la periodicità minima di formazione e addestramento specifico per preposti e dirigenti anche in tema di radioprotezione
Informazione e formazione per la sicurezza dei lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti : si passa da tre a cinque anni per la periodicità minima di formazione e addestramento specifico in materia di radioprotezione per i soggetti ai rischi derivanti dall’esposizione a radiazioni ionizzanti. Inoltre, viene specificato che, la formazione in radioprotezione per i lavoratori integra quella prevista dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per gli aspetti inerenti al rischio di esposizione alle radiazioni ionizzanti.
Tutela dei lavoratori esterni impiegati in attività esposte a rischi da radiazioni ionizzanti : il Datore di lavoro Committente dovrà adottare, coordinandosi con il datore di lavoro di quei lavoratori o con i lavoratori autonomi, le misure necessarie ad assicurare la tutela dei propri lavoratori dai rischi da radiazioni ionizzanti in conformità alle norme del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101.
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https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-03-29 15:14:432023-03-29 15:47:19Nuovi obblighi del datore di lavoro in materia di radiazioni ionizzanti
Il D.P.C.M. 17/12/2021 era dato per certo come decreto contenente il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale per l’anno 2023.
Infatti la legge istitutiva del MUD, la 70/1994, prevede che l’eventuale nuovo modello, per essere obbligatorio, debba essere pubblicato in G.U entro il 1 marzo dell’anno corrente (art. 6 c. 2-bis).
Nulla essendo stato pubblicato fino a pochi giorni fa, occorreva rifarsi dunque al D.P.C.M. citato, la cui pubblicazione è avvenuta nel supplemento ordinario n. 4 alla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2022.
Il termine per la presentazione del MUD sarebbe stato il 2 maggio 2023, in quanto il 30 aprile cade di domenica e il 1 maggio è giorno festivo.
A sorpresa, l’art. 1 del D.P.C.M. 3 febbraio 2023 (in Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n. 59) dispone, al comma 1.:
1. Il modello unico di dichiarazione ambientale allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 dicembre 2021 è integralmente sostituito dal modello e dalle istruzioni allegati al presente decreto.
Per il 2023 vi sarà quindi un nuovo modello con relative istruzioni allegate.
Non si è dunque rispettato il termine del 1 marzo di cui sopra.
Ai sensi dell’art. 6 comma 2-bis predetto, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto.
Questo significa che la scadenza per la presentazione del MUD 2023 è slittata dal 30 aprile all’8 luglio 2023.
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https://nordpas.com/wp-content/uploads/2018/10/icon5.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-03-14 14:48:342023-03-14 16:41:46MUD 2023: nuove date per la presentazione del modello unico dichiarazione ambientale
I robot collaborativi (COBOT) sono robot antropomorfi con movimenti su sei assi progettati per rispettare criteri di sicurezza, flessibilità e compattezza e studiati per lavorare a stretto contatto con l’operatore anche senza barriere protettive all’intorno.
Qual è la differenza tra cobot e robot?
I robot possono essere molto diversi tra loro: per dimensioni, portata, velocità, minore o maggiore flessibilità operativa e applicativa, costo, necessità o meno di barriere di sicurezza e per molte altre caratteritiche. Volendo riassumere le principali differenze fra i robot tradizionali e i robot collaborativi possiamo dire che un robot è una macchina autonoma che esegue un compito senza il controllo umano, un cobot è un robot artificialmente intelligente che svolge compiti in collaborazione con lavoratori umani. Pertanto, il cobot si differenzia dai robot autonomi in quanto è programmabile e lavora insieme all’essere umano.
Robot Collaborativi e sicurezza sul lavoro
Focalizzandoci sull’aspetto della sicurezza sul lavoro è utile sapere chela maggior parte dei robot collaborativi può operare senza l’ausilio di barriere di protezione intorno, a differenza dei robot tradizionali, che invece necessitano di costose recinzioni volte a separare lo spazio dove operano da quello in cui agiscono le persone. I robot collaborativi dispongono di una serie di safety native che permettono in fase di installazione e programmazione di pensare direttamente il processo come un’attività suddivisa fra uomo e cobot.
In un cobot è possibile impostare distanza e tempo di arresto e molte altre variabili che rendono la sua implementazione del tutto sicura anche in un’area affollata. I robot collaborativi inoltre offrono la possibilità di poter essere equipaggiati con un’ampia gamma di sensori che ne accrescono la sicurezza, come laser scanner e sistemi di visione che registrano la presenza dell’operatore controllando movimenti e tempi di reazione del cobot.
LE PRINCIPALI OPERAZIONI COLLABORATIVE ESEGUITE IN MASSIMA SICUREZZA
Stop di sicurezza monitorato: il sistema robot si arresta prima che i lavoratori possano accedere o essere esposti a qualsiasi situazione di pericolo, lasciando il robot acceso.
Guida manuale: l’operatore utilizza un dispositivo manuale o semplicemente muove il braccio del robot per aiutarlo a completare la sua operazione.
Monitoraggio della distanza e della velocità: un dispositivo di sicurezza esterno come uno scanner fa sì che il robot rallenti se i requisiti minimi di distanza tra operatore e robot non sono rispettati.
Limitazione della potenza e della forza: le funzioni di sicurezza arrestano il robot per evitare lesioni alle persone quando il livello massimo di forza o di potenza viene quasi raggiunto.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-02-22 17:43:362023-02-27 16:49:12Cosa sono i COBOT e come possono migliorare la sicurezza in azienda
A partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%.
Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 ha modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
Cosa sono i diisocianati
I diisocianati sono un gruppo ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 secondo il CLP (regolamento (CE) n 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele).
I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
Cosa cambio con il Regolamento UE 2020/1149
Secondo il suddetto regolamento a partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non possono essere utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:
a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,
b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.
Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.
Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.
Il CCNL Edilizia sottoscritto il 3 Marzo 2022 prevede, per quanto riguarda la formazione dei lavoratori, che l’aggiornamento debba essere effettuato con periodicità di 3 anni, rispetto ai cinque dell’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre.
La predetta periodicità triennale si applica a decorrere dall’aggiornamento successivo a quello in scadenza alla data di entrata in vigore della predetta disposizione.
Resta ferma la diversa periodicità stabilita per il dirigente (di cui all’art. 2, comma 1, lett d), del D.Lgs. n. 81/08) e per il preposto.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-01-26 17:51:262023-01-27 11:20:42CCNL Edilizia: cambiano i parametri della formazione periodica lavoratori
Considerata l’attuale evoluzione del quadro clinico dei casi di malattia COVID-19, sono state aggiornate con Circolare del 31 dicembre 2023 le indicazioni sulla gestione dei casi COVID-19 e dei contatti stretti di persone positive al virus.
Cosa fare con i CASI CONFERMATI
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
per i casi che sono sempre stati asintomatici e per coloro che non presentano comunque sintomi da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni dal primo test positivo o dalla comparsa dei sintomi, a prescindere dall’effettuazione del test antigenico o molecolare; per i casi che sono sempre stati asintomatici l’isolamento potrà terminare anche prima dei 5 giorni qualora un test antigenico o molecolare effettuato presso struttura sanitaria/farmacia risulti negativo;
per i casi in soggetti immunodepressi, l’isolamento potrà terminare dopo un periodo minimo di 5 giorni, ma sempre necessariamente a seguito di un test antigenico o molecolare con risultato negativo;
per gli operatori sanitari, se asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare non appena un test antigenico o molecolare risulti negativo.
I cittadini che abbiano fatto ingresso in Italia dalla Repubblica Popolare Cinese nei 7 giorni precedenti il primo test positivo, potranno terminare l’isolamento dopo un periodo minimo di 5 giorni dal primo test positivo, se asintomatici da almeno 2 giorni e negativi a un test antigenico o molecolare.
E’ obbligatorio, a termine dell’isolamento, l’uso di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno dall’inizio della sintomatologia o dal primo test positivo (nel caso degli asintomatici), ed è comunque raccomandato di evitare persone ad alto rischio e/o ambienti affollati. Queste precauzioni possono essere interrotte in caso di negatività a un test antigenico o molecolare.
Cosa fare con i CONTATTI STRETTI DI CASO
A coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2 è applicato il regime dell’autosorveglianza, durante il quale è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto. Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2.
Gli operatori sanitari devono eseguire un test antigenico o molecolare su base giornaliera fino al quinto giorno dall’ultimo contatto con un caso confermato.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-01-23 16:22:002023-01-23 16:22:00Ultime misure su isolamento e autosorveglianza nei casi di Covid-19
Il consulente ADR: cos’è e quali sono i riferimenti normativi
ll consulente ADR per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).
Nota Del Ministero Trasporti Di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)
La figura del Consulente Sicurezza trasporti, Regolamentata dalla sezione 1.8.3. dell’accordo ADR, dovrà essere obbligatoriamente nominata a partire dal 1° gennaio 2023 e a tale proposito la nota del Ministero dei Trasporti specifica che tale obbligatorietà varrà, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.
Riportiamo a tale proposito la nota del Ministero Trasporti di Dicembre 2022 (M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0040141.21-12-2022)
Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose
La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell’accordo ADR con la finalità di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.
A partire dal 2019, l’Accordo ADR ha esteso l’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come “speditori” di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell’accordo ADR).
A partire da tale data, pertanto, l’obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo “speditore”, come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell’accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione .
Casi di non obbligatorietà o esenzione
Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.
Il punto 1.8.3.2 dell’accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:
• Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell’accordo ADR);
• nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d’imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell’accordo ADR).
Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative .
Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall’accordo.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2023-01-09 17:44:092023-01-09 17:45:45Consulente ADR per il trasporto di merci pericolose: nomina obbligatoria ed esclusioni
Decreto riduzione Consumi energeticiDM 383 del 6.10.2022
E’ stato firmato il Decreto che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
Il periodo di accensione degli impianti è ridotto di un’ora al giorno e il periodo di funzionamento della stagione invernale 2022-2023 è accorciato di 15 giorni, posticipando di 8 giorni la data di inizio e anticipando di 7 la data di fine esercizio.
Pertanto, l’esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti:
La zona A quindi è quella con i climi più caldi (vi appartengono i comuni di Lampedusa e Porto Empedocle in Sicilia), mentre la zona F sono le aree più fredde (comuni delle Alpi e alcuni comuni dell’Appenino). E’ disponibile l’elenco completo di tutti i Comuni italiani (fonte: Anaip).
In presenza di situazioni climatiche particolarmente severe, le autorità comunali, con proprio provvedimento motivato, possono autorizzare l’accensione degli impianti termici alimentati a gas anche al di fuori dei periodi indicati al decreto, purché per una durata giornaliera ridotta.
Inoltre, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1° C ovvero 17°C per aziende e industrie (con 2°C di tolleranza) e 19° per tutti gli altri edifici, comprese le abitazioni (sempre con 2°C di tolleranza).
Al fine di agevolare l’applicazione delle nuove disposizioni, ENEA pubblicherà un vademecum con le indicazioni essenziali per impostare correttamente la temperatura di riscaldamento, ivi incluse indicazioni sulla regolazione della temperatura di mandata delle caldaie a gas, sulla gestione delle valvole termostatiche e su modalità e tempi per garantire il necessario ricambio d’aria negli ambienti climatizzati.
Le riduzioni hanno delle esenzioni; in particolare non si applicano agli edifici adibiti a luoghi di cura, scuole materne e asili nido, piscine, saune e assimilabili e agli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e simili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, oltre che agli edifici che sono dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2022-10-24 17:25:572022-10-24 17:33:21Decreto riduzione Consumi energetici: definite le date e i nuovi orari di accensione
Pubblicati in Gazzetta Ufficiale i D.Lgs. 27-6-2022 n. 104 e D.Lgs. 30-6-2022 n. 105 Qualità vita lavorativa e tutela lavoratori
Nuovi obblighi informativi a carico del datore di lavoro sia per le nuove assunzioni, a partire dal 13 agosto 2022, che per i contratti già in corso entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.
I punti salienti:
Diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro per i seguenti contratti:
a) contratto di lavoro subordinato, ivi compreso quello di lavoro agricolo, a tempo indeterminato e determinato, anche a tempo parziale;
b) contratto di lavoro somministrato;
c) contratto di lavoro intermittente;
d) rapporto di collaborazione con prestazione prevalentemente personale e continuativa organizzata dal committente;
e) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
f) contratto di prestazione occasionale.
Il datore di lavoro comunica a ciascun lavoratore in modo chiaro e trasparente le informazioni previste dal presente decreto in formato cartaceo oppure elettronico ovvero:
l’identità delle parti ivi compresa quella dei co-datori
il luogo di lavoro. In mancanza di un luogo di lavoro fisso o predominante, il datore di lavoro comunica che il lavoratore è occupato in luoghi diversi, o è libero di determinare il proprio luogo di lavoro;
la sede o il domicilio del datore di lavoro;
l’inquadramento, il livello e la qualifica attribuiti al lavoratore o, in alternativa, le caratteristiche o la descrizione sommaria del lavoro;
la data di inizio del rapporto di lavoro;
la tipologia di rapporto di lavoro, precisando in caso di rapporti a termine la durata prevista dello stesso;
nel caso di lavoratori dipendenti da agenzia di somministrazione di lavoro, l’identità delle imprese utilizzatrici, quando e non appena è nota;
la durata del periodo di prova, se previsto;
il diritto a ricevere la formazione erogata dal datore di lavoro, se prevista;
la durata del congedo per ferie, nonché degli altri congedi retribuiti cui ha diritto il lavoratore o, se ciò non può essere indicato all’atto dell’informazione, le modalità di determinazione e di fruizione degli stessi;
la procedura, la forma e i termini del preavviso in caso di recesso del datore di lavoro o del lavoratore;
l’importo iniziale della retribuzione o comunque il compenso e i relativi elementi costitutivi, con l’indicazione del periodo e delle modalità di pagamento;
la programmazione dell’orario normale di lavoro e le eventuali condizioni relative al lavoro straordinario e alla sua retribuzione, nonché le eventuali condizioni per i cambiamenti di turno, se il contratto di lavoro prevede un’organizzazione dell’orario di lavoro in tutto o in gran parte prevedibile;
se il rapporto di lavoro, caratterizzato da modalità organizzative in gran parte o interamente imprevedibili, non prevede un orario normale di lavoro programmato, il datore di lavoro informa il lavoratore circa:
la variabilità della programmazione del lavoro, l’ammontare minimo delle ore retribuite garantite e la retribuzione per il lavoro prestato in aggiunta alle ore garantite;
le ore e i giorni di riferimento in cui il lavoratore è tenuto a svolgere le prestazioni lavorative;
il periodo minimo di preavviso a cui il lavoratore ha diritto prima dell’inizio della prestazione lavorativa e, ove ciò sia consentito dalla tipologia contrattuale in uso e sia stato pattuito, il termine entro cui il datore di lavoro può annullare l’incarico;
il contratto collettivo, anche aziendale, applicato al rapporto di lavoro, con l’indicazione delle parti che lo hanno sottoscritto;
gli enti e gli istituti che ricevono i contributi previdenziali e assicurativi dovuti dal datore di lavoro e qualunque forma di protezione in materia di sicurezza sociale fornita dal datore di lavoro stesso;
gli elementi previsti dall’articolo 1 -bis qualora le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati.
Art. 11. - Formazione obbligatoria
Quando il datore di lavoro è tenuto, secondo previsioni di legge o di contratto individuale o collettivo, a erogare ai lavoratori una formazione per lo svolgimento del lavoro per cui sono impiegati, tale formazione, da garantire gratuitamente a tutti i lavoratori, va considerata come orario di lavoro e, ove possibile, deve svolgersi durante lo stesso.
L’obbligo di cui al comma 1 non riguarda la formazione professionale o la formazione necessaria al lavoratore per ottenere, mantenere o rinnovare una qualifica professionale, salvo che il datore di lavoro non sia tenuto a fornirla secondo la legge o la contrattazione collettiva.
Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Concludendo si evidenzia quindi che:
nel contratto è obbligatorio scrivere che il lavoratore ha diritto:
a ricevere nel più breve tempo possibile e non oltre i 60gg :
a)formazione generale (4h);
b)formazione specifica (4-8-12h) a seconda del gruppo di appartenenza (Basso, Medio, Alto)
aggiornamento quinquennale della formazione specifica di 6h.
Per maggiori informazioni sul servizio di supporto
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2022-10-10 16:12:582022-10-10 17:21:46D. Lgs. N. 104 e 105: diciture obbligatorie nei contratti di lavoro
Portano la data di settembre 2022 i 3 Decreti che sostituiranno l’attuale DM 10/3/1998 riguardanti Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
DECRETO 1° settembre 2021 . Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per questo primo decreto, che doveva essere in vigore dal 25 settembre 2022, è già uscita la proroga: con una recente nota il Dipartimento dei Vigili del Fuoco informa che il D.M. 1/9/21 “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, la cui entrata in vigore era prevista per il 25 settembre 2022, subirà una proroga al 25 settembre 2023 per l’entrata in vigore e si prevede verranno apportare alcune modifiche.
Il Decreto stabilisce:
i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
che tutti gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio devono essere eseguite da tecnici manutentoriqualificati. Le modalità di qualificazione del tecnico manutentore sono stabilite nell’Allegato II del decreto stesso. La qualifica di tecnico manutentore qualificato sugli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio è valida su tutto il territorio nazionale.
Gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio sono eseguiti e registrati nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I del decreto stesso.
Il Decreto ribadisce l’obbligo per il datore di lavoro di predisporre un registro dei controlli (cartaceo o informatico) dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e disponibile per gli organi di controllo.
Oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti (gli addetti al servizio antincendio così chiamati nel Decreto del 2° settembre 2021), adeguatamente istruiti, mediante la predisposizione di idonee liste di controllo.
Al 2023 quindi l’entrata in vigore di questo primo decreto.
Per quanto riguarda gli altri 2 DECRETI datati inizio settembre ( il Decreto 2 Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio e il Decreto 3 Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro) non si hanno ancora notizie di proroga, pertanto allo stato attuale entrano in vigore ad OTTOBRE 2022.
Vediamoli nel dettaglio:
DECRETO 2 settembre 2021 . Criteri per la gestione dei luoghi di lavoro in esercizio ed in emergenza e caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 4 e lettera b) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il decreto stabilisce:
1. i criteri per la gestione in esercizio ed in emergenza della sicurezza antincendio
2. il datore di lavoro predispone un piano di emergenza nei seguenti casi:
luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
luoghi di lavoro che rientrano nell’allegato I al D.P.R. 1° agosto 2011, n. 151 (attività soggette a CPI o SCIA).
Negli altri casi le misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio devono essere riportate nel documento di valutazione di tutti i rischi aziendali.
3. All’esito della valutazione dei rischi d’incendio e sulla base delle misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, ivi incluso il piano di emergenza, laddove previsto, il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze, di seguito chiamati addetti al servizio antincendio che dovranno frequentare corsi di formazione e aggiornamento quinquennale.
4. Requisiti dei docenti formatori.
Nel decreto viene ribadito che i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio con cadenza almeno annuale.
I corsi già programmati con le modalità precedenti (D.M. 10 marzo 1998), sono considerati validi se svolti entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto (aprile 2023).
Il primo aggiornamento degli addetti al servizio antincendio dovrà avvenire entro cinque anni dalla data di svolgimento dell’ultima attività di formazione o aggiornamento. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono trascorsi più di cinque anni dalla data di svolgimento delle ultime attività di formazione o aggiornamento, l’obbligo di aggiornamento è ottemperato con la frequenza di un corso di aggiornamento entro dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto stesso (ottobre 2023).
Il piano di emergenza deve includere:
a) i compiti del personale di servizio incaricato di svolgere specifiche mansioni con riferimento alla sicurezza antincendio, quali, a titolo di esempio: telefonisti, custodi, capi reparto, addetti alla manutenzione, personale di sorveglianza;
b) i compiti del personale cui sono affidate particolari responsabilità in caso di incendio;
c) i provvedimenti necessari per assicurare che tutto il personale sia informato sulle procedure da attuare;
d) le specifiche misure da porre in atto nei confronti di lavoratori esposti a rischi particolari;
e) le specifiche misure per le aree ad elevato rischio di incendio;
f) le procedure per la chiamata dei vigili del fuoco, per informarli al loro arrivo e per fornire la necessaria assistenza durante l’intervento.
Il piano deve includere anche una o più planimetrie nelle quali sono riportati almeno:
a) le caratteristiche distributive del luogo, con particolare riferimento alla destinazione delle varie aree, alle vie di esodo ed alle compartimentazioni antincendio;
b) l’ubicazione dei sistemi di sicurezza antincendio, delle attrezzature e degli impianti di estinzione;
c) l’ubicazione degli allarmi e della centrale di controllo;
d) l’ubicazione dell’interruttore generale dell’alimentazione elettrica, delle valvole di intercettazione delle adduzioni idriche, del gas e di altri fluidi tecnici combustibili;
e) l’ubicazione dei locali a rischio specifico;
f) l’ubicazione dei presidi ed ausili di primo soccorso;
g) i soli ascensori utilizzabili in caso di incendio.
DECRETO 3 settembre 2021 . Criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio per luoghi di lavoro, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punti 1 e 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
l Decreto stabilisce:
i criteri generali atti ad individuare le misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi, nonché le misure precauzionali di esercizio
la valutazione dei rischi di incendio e la conseguente definizione delle misure di prevenzione, di protezione e gestionali per la riduzione del rischio di incendio. Tale valutazione deve essere coerente e complementare con la valutazione del rischio esplosione, laddove applicabile.
Il Decreto stabilisce i seguenti requisiti per poter classificare il luogo di lavoro a basso rischio di incendio:
attività non ricomprese nell’elenco dell’Allegato I al D.P.R. n. 151 del 2011 (attività soggette a CPI o SCIA);
attività non dotate di specifica regola tecnica verticale (RTV);
affollamento complessivo ≤ 100 occupanti
superficie lorda complessiva ≤ 1000 m2
piani situati a quota compresa tra -5 m e 24 m
non si detengono o trattano materiali combustibili in quantità significative (carico di incendio qf≤ 900 MJ/m2)
Nota Bene) Devono essere soddisfatti tutti i requisiti.
La valutazione del rischio di incendio deve ricomprendere almeno i seguenti elementi:
individuazione dei pericoli d’incendio (sorgenti d’innesco, materiali combustibili o infiammabili, carico di incendio, interazione inneschi-combustibili, quantitativi rilevanti di miscele o sostanze pericolose, lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione, possibile formazione di atmosfere esplosive; ecc.)
descrizione del contesto e dell’ambiente nei quali i pericoli sono inseriti (condizioni di accessibilità e viabilità, layout aziendale, distanziamenti, separazioni, isolamento, caratteristiche degli edifici, tipologia edilizia, complessità geometrica, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planovolumetrica, compartimentazione, aerazione, ventilazione e superfici utili allo smaltimento di fumi e di calore, ecc.)
determinazione di quantità e tipologia degli occupanti esposti al rischio d’incendio;
individuazione dei beni esposti al rischio d’incendio;
valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze dell’incendio sugli occupanti;
In esito alle risultanze della valutazione del rischio di incendio, le misure antincendio da adottare nella progettazione, realizzazione ed esercizio sono:
per i luoghi di lavoro classificati a basso rischio di incendio le strategie antincendio riportate nell’allegato I del Decreto stesso o, a scelta del Datore di lavoro, nel D.M. dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi)
per i luoghi di lavoro classificati NONa basso rischio di incendio le strategia antincendio riportate nel D.M. dell’interno 3 agosto 2015 (Codice di Prevenzione Incendi).
Per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata invigore del presente decreto (ottobre 2022), l’adeguamento alle disposizionidi cui al presente decreto viene attuato nei casi indicatinell’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ovvero “La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivoo della organizzazione del lavorosignificative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.”
Per maggiori informazioni sul servizio di supporto
https://nordpas.com/wp-content/uploads/2021/06/icon1.svg7070Nord Pashttps://nordpas.com/wp-content/uploads/2022/11/np-q81-2022.pngNord Pas2022-09-28 11:15:402022-09-28 13:07:04I 3 Decreti sulla sicurezza antincendio in vigore da ottobre
La funzionalità trasversali di Q-81 e la grande flessibilità del sistema, ti permetteranno di sfruttare i moduli per diversi scopi senza dover sostenere costi aggiuntivi. Ecco alcuni esempi:
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Valutazione Rischi
Puoi sfruttare le anagrafiche di base per mappare il modello di valutazione dei rischi che si vuoi ottenere. Puoi sfruttare il repository documentale per conservare la stampa del DVR e tutti i suoi allegati. Le checklist diventano strumento per la raccolta di informazioni iniziali e oggettivare le situazioni da valutare in modo dinamico. Il pacchetto di permetterà inoltre l’utilizzo di moduli trasversali anche per informatizzare modelli di gestione ed organizzativi.
Gestione Cantieri
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