Nuove restrizioni sui diisocianati

A partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non potranno essere utilizzati da soli o come costituenti in altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali in concentrazioni superiori allo 0,1%.  

Il REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 ha modificato l’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.

 

diisocianati

Cosa sono i diisocianati

I diisocianati sono un gruppo ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono oggetto di una classificazione armonizzata come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 secondo il CLP (regolamento (CE) n 1272/2008 su classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e miscele).

I diisocianati sono utilizzati come componenti chimici di base in un’ampia gamma di settori e applicazioni, in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.

Cosa cambio con il Regolamento UE 2020/1149

Secondo il suddetto regolamento a partire dal 24 agosto 2023 i diisocianati non possono essere utilizzati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali, a meno che:

a) la concentrazione di diisocianati, considerati singolarmente e in combinazione, sia inferiore allo 0,1 % in peso,

b) il datore di lavoro o il lavoratore autonomo garantisca che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima di utilizzare le sostanze o le miscele.

Per «utilizzatori industriali e professionali» si intendono i lavoratori e i lavoratori autonomi che manipolano diisocianati in quanto tali, come costituenti di altre sostanze o in miscele per usi industriali e professionali o sono incaricati della supervisione di tali compiti.

Il datore di lavoro o il lavoratore autonomo deve documentare il completamento con esito positivo della formazione. La formazione deve essere rinnovata almeno ogni cinque anni.