Prevenzione incendi: entrata in vigore la norma tecnica per gli impianti alimentati da combustibili gassosi
E’ entrato in vigore il 21/12/2019 il Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi“. Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.
Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019, art. 5, gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica, salvo alcune eccezioni. I tecnici di Nord Pas sono in grado di supportare i clienti per un’analisi più approfondita dei loro impianti.
In sintesi questo provvedimento è così articolato:
Campo di applicazione
Come specificato all’articolo 1, il decreto si applica alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:
a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.
Il Mistero ha espressamente specificato che il decreto NON si applica agli:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.
Obiettivi della regola tecnica
Il legislatore, all’art.2 ha voluto esplicitare gli obiettivi della regola tecnica, che comprendono la salvaguardia delle persone, beni e la sicurezza dei soccorritori contro i rischi di incendio ed esplosione ma riguardano anche la realizzazione degli impianti in modo da:
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- evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
- garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.
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Prodotti antincendio: quali utilizzare?
Infine, l’art. 4 fornice le indicazioni sui prodotti per uso antincendio, impiegati negli impianti sui quali ricade il decreto: vanno identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni, accettati dal responsabile dell’attività.
Il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili oppure alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 oppure legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea.