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Protezione dei lavoratori contro i rischi da esposizione ad agenti cancerogeni: introdotte 11 nuova sostanze

Il D.Lgs. 1 giugno 2020 n. 44 recepisce la Direttiva agenti cancerogeni (UE) 2017/2398 riguardante la protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, introducendo 11 nuove sostanze cancerogene, 1 nuovo processo e modificando il c. 6 dell’Art. 242 relativo alla Sorveglianza sanitaria e gli allegati XLII e IIXLI del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto.

Le novità del D.Lgs n. 44 / 2020

a. Le nuove sostanze cancerogene introdotte

  •  Composti di cromo VI
  • Fibre ceramiche refrattarie
  • Polvere di silice cristallina respirabile
  • Ossido di etilene
  • 1,2-Epossipropano
  • Acrilammide
  • 2-Nitropropano
  • o-Toluidina
  • 1,3-Butadiene
  • Idrazina
  • Bromoetilene

b. Elenco di sostanze, miscele e processi introdotti

Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione.

c. Modifica comma 6 art. 242 D.Lgs. n. 81/2008

All’articolo 242 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, ove ne ricorrano le condizioni, segnala la necessità che la stessa prosegua anche dopo che è cessata l’esposizione, per il periodo di tempo che ritiene necessario per la tutela della salute del lavoratore interessato. Il medico competente fornisce, altresì, al lavoratore indicazioni riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari, anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa, sulla base dello stato di salute del medesimo e dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche.».

d. modifiche agli allegati XLII e XLIII  art. 2 D.Lgs. n. 81/2008

Art. 2. modifiche agli allegati XLII e XLIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 : sostituiti dagli allegati I e II del presente decreto

ALLEGATO I

ALLEGATO XLII Elenco di Sostanze, Miscele e Processi

  1. Produzione di auramina con il metodo Michler.
    2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
    3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento del nichel a temperature elevate.
    4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
    5. Il lavoro comportante l’esposizione a polveri di legno duro.
    6. Lavori comportanti esposizione a polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione

ALLEGATO II

Allegato XLIII Valori limite di esposizione professionale

Nome agente N. CE (1) N. CAS (2) Valori limite (3) Osservazioni Misure transitorie
mg/m3 (4) ppm (5) f/ml (6)
Polveri di legno duro  –  – 2 (7)  –  –  – Valore limite:
3 mg/m3 fino al
17 gennaio 2023
Composti di cromo VI definiti cancerogeni ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i), (come cromo)  –  – 0,005  –  –  – Valore limite: 0,010 mg/m3 fino al 17 gennaio 2025
Valore limite: 0,025 mg/m3 per i procedimenti di saldatura o taglio al plasma o analoghi procedimenti di lavorazione che producono fumi fino
al 17 gennaio 2025
Fibre ceramiche refrattarie definite cancerogene ai sensi dell’articolo 2, lettera a), punto i)  –  –  – 0,3  –  –
Polvere di silice cristallina respirabile  – 0,1 (8)  –  –  –
Benzene 200-753-7 71-43-2 3,25 1  – Cute (9)  –
Cloruro di vinile monomero 200-831-0 75-01-4 2,6 1  –  –
Ossido di etilene 200-849-9 75-21-8 1,8 1 Cute (9)  –
1,2-Epossipropano 200-879-2 75-56-9 2,4 1  –
Acrilammide 201-173-7 79-06-1 0,1 Cute (9)  –
2-Nitropropano 201-209-1 79-46-9 18 5  –
o-Toluidina 202-429-0 95-53-4 0,5 0,1 Cute (9)  –
1,3-Butadiene 203-450-8 106-99-0 2,2 1  –
Idrazina 206-114-9 302-01-2 0,013 0,01 Cute (9)  –
Bromoetilene 209-800-6 593-60-2 4,4 1  –
(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008.

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service).

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore.

(4) mg/m3 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercurio).

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m3).

(6) f/ml = fibre per millilitro.

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione.

(8) Frazione respirabile

(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea