Smart Working: nuove regole e scadenze dal 1 settembre 2022

lavoratore in smart working

Con il D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 – e relativi allegati – sono state definite le modalità per assolvere agli obblighi di comunicazione delle informazioni relative all’accordo di lavoro agile ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della Legge 22 maggio 2017, n. 81, come recentemente modificato dall’articolo 41-bis del Decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (“Decreto Semplificazioni”) convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2022, n. 122.

Le principali novità sono di seguito riportate:

  • È ripristinato l’obbligo di accordo individuale scritto con il dipendente. Il lavoro agile non potrà più essere attivato dalle aziende in via unilaterale.
  • Il caricamento dell’accordo individuale sul portale del Ministero del Lavoro, come prevedeva la norma originaria del 2017, è stato sostituito da una comunicazione amministrativa da parte del datore lavoro.
  • A tal fine, per tutti i datori di lavoro interessati – pubblici e privati – sarà disponibile dal 1° settembre l’apposito modulo attraverso il portale Servizi Lavoro (lavoro.gov.it), accessibile tramite autenticazione SPID e CIE.
  • Tale adempimento è previsto, a decorrere dal 1° settembre 2022, solo nel caso di nuovi accordi di lavoro agile o qualora si intenda procedere a modifiche (ivi comprese proroghe) di precedenti accordi. Restano valide le comunicazioni già effettuate secondo le modalità della disciplina previgente.
  • La comunicazione andrà effettuata entro il termine di cinque giorni, con le conseguenze sanzionatorie (sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato) di cui all’articolo 19, comma 3, del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
  • La piena operatività della nuova procedura richiede, tra l’altro, anche l’adeguamento dei sistemi informatici dei datori di lavoro relativamente all’utilizzo dei servizi Rest di invio delle comunicazioni, che presuppongono il colloquio dei sistemi informatici del datore di lavoro con quelli del Ministero e che rappresentano una modalità alternativa all’uso dell’applicativo web sopraindicato. Per tali ragioni, in fase di prima applicazione delle nuove modalità, l’obbligo della comunicazione potrà essere assolto entro il 1° novembre 2022.
  • Il datore di lavoro ha l’obbligo di conservare l’accordo individuale per cinque anni.

nuove regole smart working

 

La tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il lavoro da remoto

Il lavoratore agile ha il diritto alla tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dipendenti da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali (art. 23, comma 2, l. n. 81/2017).

I datori di lavoro (privati o pubblici non statali) non hanno alcun obbligo di denuncia ai fini assicurativi se il personale dipendente:

  • è già assicurato per le specifiche attività lavorative in ambito aziendale;
  • è adibito alle medesime mansioni in modalità agile che non determinano una variazione del rischio.

Gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa all’esterno dei locali aziendali e nel luogo prescelto dal lavoratore stesso (per esempio la postazione smart working utilizzata per lavorare da casa) sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

Gli infortuni occorsi durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali sono tutelati quando il fatto di affrontare il suddetto percorso sia connesso a esigenze legate alla prestazione stessa o alla necessità del lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza (art. 23, comma 3, l. n. 81/2017).

Il lavoratore agile è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale (INAIL, circ. n. 48/2017). L’unico limite che si pone alla tutela del lavoratore agile per gli infortuni sul lavoro è quello del rischio elettivo (ossia la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio … si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell’attività lavorativa”)

In tale quadro l’accordo di lavoro agile si configura come uno strumento utile nel quale, se possibile, individuare i rischi lavorativi ai quali il lavoratore agile è esposto e i riferimenti spazio-temporali ai fini di un rapido riconoscimento delle prestazioni infortunistiche.

Per maggiori informazioni sul servizio di supporto