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Smart working: quali sono gli obblighi in materia di salute e sicurezza?

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Recarsi al lavoro, timbrare il cartellino, mangiare in mensa, sembrano ormai attività destinate a non essere più così routinarie come lo erano un tempo, anzi, la rivoluzione digitale ha già cambiato modalità ed abitudini di lavoro. E ancor di più le ha cambiate il covid-19 e i limiti di mobilità che ci ha imposto. Scopri l’informativa che regola lo SMARTWORKING.

Sempre più persone beneficiano di orari flessibili, spazi in comune, connessioni da remoto, risorse aziendali condivise (es. software, documenti, servizi…). Queste nuove modalità organizzative vanno sotto il nome di smart working, o in italiano, lavoro agile.

In Italia la legge 81/2017 ha introdotto la possibilità di ricorrere al lavoro agile, inteso come combinazione di flessibilità, autonomia e collaborazione anche nell’esecuzione delle attività di lavoro subordinato.

Lo smart working comporta lo svolgimento della prestazione lavorativa in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, senza una postazione fissa.

Tale modalità è vincolata al solo rispetto dei limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale e non anche ai vincoli circa la distribuzione oraria giornaliera e il luogo di svolgimento (art. 18 legge n.81/2017). Con questa modalità:

  • da un lato, si soddisfa l’interesse dell’azienda alla riduzione dei costi attraverso una diminuzione degli spazi attrezzati a disposizione dei dipendenti e
  • dall’altra, si soddisfano gli interessi dei lavoratori grazie alla flessibilità spazio temporale che favorisce la conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (work-life balance).

Questo modello organizzativo è sempre più apprezzato anche nel nostro paese: secondo quanto rilevato dal Osservatorio Smart Working della School of Management del Politecnico di Milano nel 2018 sono stati 480.000 gli smart worker per la maggior parte dipendenti di grandi imprese dove sono state avviate attività strutturate ad hoc.

lavoro agile

Il lavoro agile e il D.lsg 81/08

Poiché il lavoro agile è inteso come un’attività lavorativa resa al di fuori del consueto posto di lavoro, il datore di lavoro (DDL) è obbligato a garantire al lavoratore la tutela della salute e sicurezza ai sensi del D.lgs 81/08 proprio come se il lavoratore si trovasse nei locali aziendali.

Per quanto riguarda le tutele assicurative, richiamate dall’art.23 della legge 81/2017, di fatto, come riporta la circolare INAIL n.48/2017, lo smart worker è tutelato contro gli eventuali infortuni e malattie professionali occorsi sia durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo prescelto secondo l’ordinaria disciplina dei infortuni in itinere, sia per gli eventuali infortuni occorsi durante lo svolgimento della prestazione di lavoro nel luogo concordato come postazione lavorativa “smart”.

Per quanto riguarda gli adempimenti prevenzionistici, l’art. 22 della legge 81/2017 prevede che il DDL consegni al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), con cadenza almeno annuale, un’informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.

Di questa informativa, che deve chiaramente derivare dal documento di valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza sul luogo di lavoro previsto dall’art. 17 del D.lgs 81/08, la Presidenza del Consiglio dei ministri, con la direttiva n. 3/2017, ha emanato alcune linee guida in materia.

In particolare, secondo queste indicazioni, il DL deve provvedere agli obblighi elencati di seguito:

  • Consegnare al lavoratore e al RLS l’informativa sui rischi e sulle misure da adottare.
  • Fornire adeguata formazione periodica in merito ai requisiti di SSL in ambiente indoor e outdoor se non ricompresi in quella prevista dal d.lgs. 81/2008.
  • Assicurare che gli strumenti/dispositivi (eventualmente forniti) siano conformi normativamente a standard tecnici.
  • Assicurare che le attrezzature di lavoro/apparecchiature (eventualmente forniti) siano conformi al Titolo III del d.lgs. 81/2008 nonché alle disposizioni delle direttive di prodotto.
  • Effettuare idonea manutenzione delle attrezzature/apparecchiature/strumenti (eventualmente forniti) e somministrare adeguata formazione e informazione sul loro utilizzo.
  • Prediligere le apparecchiature elettriche/elettroniche (eventualmente fornite) a doppio isolamento.
  • Attuare le misure di tutela previste dall’art. 15 del d.lgs. 81/2008 anche nel caso in cui non fornisca strumenti/attrezzature e dispositivi.

Le linee guida forniscono, inoltre, indicazioni sui principali contenuti da sviluppare nell’informativa stessa per la prestazione di attività svolta in ambiente indoor o outdoor come riportato di seguito:

Ambiente indoor Ambiente outdoor
Antincendio Pericolo di esposizione diretta a radiazione solare e prolungata e a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli
Requisiti igienici dei locali.

 

Limitazioni e accorgimenti da adottare in luoghi isolati o in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso.
Istruzioni d’uso strumenti/dispositivi attrezzature/ apparecchiature e comportamenti da tenere in casi di malfunzionamento. Pericoli connessi alla presenza di animali, vegetazione in stato di degrado ambientale, presenza di rifiuti, ecc.
Requisiti minimi di impianti di alimentazione elettrica e corretto utilizzo dell’impianto elettrico. Pericoli connessi alla presenza di sostanze combustibili o infiammabili e sorgenti di ignizione
Ergonomia, postazione VDT e uso di dispositivi portatili, computer, tablet, ecc. Pericoli connessi ad aree in cui non ci sia la possibilità di approvvigionamento di acqua potabile.

 

L’informativa sui rischi nelle attività svolte in smart working

Come approfonditamente illustrato da Lorenzo Fantini nel suo articolo “Salute e sicurezza sul lavoro, telelavoro e smart working “ (pubblicato su dottrinalavoro.it) la linea guida ministeriale sopraccitata tiene conto, “non tanto dei rischi “specifici” del lavoro fuori dai locali dell’azienda ma di quelli “tipici” normalmente connessi allo svolgimento della prestazione “in esterno” (es.: rischio elettrico, conformità di attrezzature informatiche fornite dall’azienda e loro regolare manutenzione, formazione e informazione sui rischi legati ai rischi normalmente connessi a quelle lavorazioni). Questa è la soluzione applicata da sempre dalle aziende in materia di smart working, [..] l’unica praticamente realizzabile, non essendo in alcun modo possibile ipotizzare una valutazione dei rischi che tenga conto in modo specifico e puntuale delle caratteristiche dei luoghi di lavoro (scelti, va ricordato, dal lavoratore) in cui si svolgerà la prestazione lavorativa del dipendente fuori dai locali dell’azienda.” .

Le indicazioni del Ministero sono, quindi, in parziale disaccordo con il D.lsg 81/08, ma in accordo con la prassi operativa più diffusa e ragionevolmente applicabile a queste nuove forme di lavoro.

I tecnici Nord Pas sono a disposizione per valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori, compresi quelli che svolgono attività di smart working e supportare il datore di lavoro nella predisposizione dell’informativa di cui all’art.22 della legge 81/2017. Inoltre, attraverso l’utilizzo di Q-81 HSE WEB APP, e in particolare del modulo “Distribuzione Checklist” è possibile somministrare ai lavoratori che non si trovano presso la sede aziendale questionari ed interviste strutturate potenzialmente utili per la redazione dell’informativa stessa.

Lavoro agile con Q-81 HSE WEB APP

L’adozione in azienda di Q-81 HSE WEB APP può facilitare la possibilità per i lavoratori delle aziende di lavorare in modalità agile. Infatti Q-81 è un software web e pertanto accessibile da qualsiasi dispositivo via browser. Inoltre, le severe politiche di privacy e data security consentono un utilizzo sicuro di questo software da parte di utenti che possono essere dislocati nel luogo di lavoro a loro più comodo.

Proprio grazie a questa caratteristiche, Q-81 HSE WEB APP è utilizzato da utenti che lavorano, anche in modalità smart, all’interno della struttura di Banca Credem. Nella pagina dedicata ulteriori dettagli su questo progetto Q-81.

L’App M.A.Ma favorisce ulteriormente questa operatività agile poiché consente agli HSQP Manager di svolgere le proprie attività ovunque senza il vincolo della rete, essendo disponibile anche offline.

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