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Sulla responsabilità del datore di lavoro per il comportamento dei lavoratori

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Due recenti sentenze della Cassazione Penale hanno interessato il tema delle responsabilità del datore di lavoro nel caso in cui un lavoratore attui delle prassi scorrette contrariamente alle disposizioni aziendali ed eludendo la sorveglianza delle funzioni preposte.

Infortunio con macchina spezzonatrice per rimozione di protezioni

La sentenza 15.05.2019, n. 20833 della Cassazione Penale in merito agli obblighi di vigilanza, precisa che l’infortunio per rimozione di protezioni operata dall’addetto non determina un’automatica responsabilità omissiva del datore di lavoro. Infatti, se risulta evidente la responsabilità del datore di lavoro quando la rimozione delle protezioni dalle attrezzature nasce dall’esigenza e volontà di incrementare la produttività, non esiste un analogo automatismo in assenza di una conoscenza o diretta conoscibilità di prassi scorrette adottate dai lavoratori, che richiedono di acquisire elementi certi e oggettivi di riscontro.

Il fatto in analisi alla Corte, riguarda l’infortunio sul lavoro subito da un dipendente addetto a macchina spezzonatrice, che operando a protezioni smontate e avvicinando la mano all’area di taglio, aveva riportato l’amputazione di una falange e altre lesioni. In primo grado, al datore di lavoro è stato contestato di non avere messo a disposizione dell’operatore attrezzature di lavoro idonee perché private dei dispositivi di protezione e di avere omesso l’adozione di misure necessarie al loro impiego in sicurezza. La sentenza sancisce che il rischio derivante dall’uso improprio e insicuro delle macchine era noto o quanto meno conoscibile dal datore di lavoro perché è comprovato che le lavorazioni fossero eseguite in modo sistematico e abituale in assenza di protezione, nonostante l’operazione richiedesse un intervento sulle viti di fissaggio. Tale conclusione è stata confermata anche dal giudizio in appello.

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Di opinione completamente opposta invece la Suprema Corte che ha viceversa stabilito che, pur spettando al datore di lavoro verificare la sicurezza delle macchine introdotte nella propria azienda e rimuovere le fonti di pericolo per i lavoratori addetti all’uso, non emerge alcuna certezza che egli fosse o potesse essere realmente a conoscenza di tale prassi, anche ammettendone diffusione e frequenza.
La rimozione della protezione, come emerso dalle testimonianze, era eseguita dai lavoratori in modo da eludere la sorveglianza del personale preposto al controllo, che non avrebbe tollerato una condotta impropria. Si evidenzia quindi, a maggior ragione come il datore di lavoro, avesse organizzato anche un’attività di verifica e controllo del rispetto delle disposizioni di prevenzione, elemento non trascurabile e che attesta la presenza di un sistema di vigilanza implementato e finalizzato ad assicurare l’esecuzione dell’attività lavorativa in sicurezza.
Anche ammettendo che i preposti fossero a conoscenza della prassi scorretta, la dipendenza gerarchica dal datore di lavoro non può automaticamente far dedurre che egli, solo per il ruolo esercitato, dovesse esserne al corrente, senza tener conto della struttura organizzativa nel suo complesso e delle dimensioni dell’azienda.
Tali fattori avrebbero chiarito le responsabilità e avuto rilevanza nella ricostruzione delle prassi conosciute e accettate in quel contesto: da qui l’annullamento della sentenza di condanna e il rinvio ad altra corte allo scopo di verificare quegli elementi essenziali per la formulazione di un giudizio sottovalutati o non analizzati nel precedente procedimento.

Infortunio mortale dell’operatore ecologico che tenta di aggrapparsi al camion in movimento

Sulla stessa formulazione di pensiero si pone la sentenza del 22 luglio 2019, n. 32507. In questo caso il datore di lavoro di un’azienda di raccolta dei rifiuti urbani era stato condannato in primo e secondo grado per il decesso dell’operatore ecologico, addetto alla raccolta dei rifiuti, il quale, invece di salire in cabina, in attesa della successiva fermata, utilizzava quale postazione di lavoro la staffa ad U posta alla base del sistema di ancoraggio dei contenitori, sul retro del veicolo per la raccolta dei rifiuti, e, dopo aver ritirato l’ultimo sacchetto dei rifiuti, nel cercare di risalire, poggiando il piede sulla staffa, e di afferrare con la mano il bordo della vasca porta rifiuti, o comunque nel tentativo di salire sulla staffa, mentre il veicolo era in movimento, rovinava al suolo.

Il datore di lavoro ricorre in Cassazione precisando che il lavoratore deceduto era persona esperta che, occupandosi di raccolta dei rifiuti da più di dieci anni, conosceva bene il processo lavorativo e la pericolosità di “appendersi” a un camion sfornito di apposita pedana.

La Corte ha analizzato le varie mancanze di responsabilità attribuite dai precedenti gradi di giudizio al datore di lavoro:

  • Non aver adottato le necessarie misure tecniche e organizzative
  • Omessa valutazione dei rischi cui erano esposti i lavoratori
  • Omessa formazione e informazione in rapporto alla sicurezza.

Innanzitutto, viene evidenziato che la vittima era “senz’altro una persona esperta”. Alla luce di ciò, non può ritenersi che egli non possedesse le cognizioni necessarie per rendersi conto del rischio che correva mediante la condotta, incontrovertibilmente imprudente, da lui posta in essere, e questo ancor di più perché il comportamento attuato era immediatamente percepibile come rischioso da chiunque, anche in assenza di un’adeguata formazione e informazione.

È stato altresì accertato che il rischio di caduta connesso ad un uso improprio del veicolo da parte dei dipendenti, era contemplato nel Documento di valutazione del rischi, acquisito agli atti. Di conseguenza, il datore di lavoro aveva proibito ai lavoratori di effettuare manovre come quella posta in essere dal lavatore deceduto, e aveva ordinato ai capisquadra di inibirne l’effettuazione.

L’ultimo aspetto è certamente il più interessante per quanto qui in esame. Per quanto concerne l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro, nelle motivazioni della Corte viene specificato che una “diuturna sorveglianza sui mezzi” che espletavano la loro attività circolando ininterrottamente va considerata “impossibile”.

L’unica soluzione, nel caso concreto, era quella di delegare i capisquadra, presenti sul mezzo, alla vigilanza sull’osservanza delle disposizioni volte a evitare manovre come quella posta in essere dall’infortunato. E questo, in effetti, è stato fatto dal datore di lavoro, a cui non è dunque addebitabile una culpa in vigilando, non essendo esigibile l’adozione di misure ulteriori e più pregnanti.

Al riguardo, occorre osservare come dalla motivazione della sentenza impugnata emerga che è stato accertato che, l’autista del mezzo, quale caposquadra preposto allo svolgimento del lavoro, aveva più volte ammonito i due operatori componenti la squadra affinché si astenessero dalla condotta rischiosa in esame, minacciandoli anche di una segnalazione ai superiori. Egli, però, dall’interno dell’automezzo, non era oggettivamente in condizione di accorgersi che i lavoratori avevano disatteso le sue disposizioni, stante la verificata assenza di dispositivi che gli consentissero, al momento di ripartire, di vedere cosa stessero facendo i due operatori sul retro del veicolo.

Da tutto ciò non si può inferire che il datore di lavoro fosse a conoscenza di tale prassi o l’avesse colpevolmente ignorata. Infatti, dalla circostanza che i capisquadra, in quanto presenti sui mezzi, non potessero non essere a conoscenza di tale prassi o addirittura l’avallassero, non può desumersi che essi lo avessero comunicato al datore di lavoro. In giurisprudenza, si è, infatti, posto, di recente, in evidenza che il rapporto di dipendenza del personale di vigilanza dal datore di lavoro non costituisce di per sé prova né della conoscenza né della conoscibilità, da parte di quest’ultimo, di prassi aziendali, più o meno ricorrenti, contrarie alle disposizioni in materia antinfortunistica.

D’altronde, il datore di lavoro è certamente responsabile del mancato intervento finalizzato ad assicurare l’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ma tale condotta omissiva non può essergli ascritta laddove non si abbia la certezza che egli fosse a conoscenza della prassi elusiva o che l’avesse colposamente ignorata. Tale certezza può, in alcuni casi, inferirsi da considerazioni di natura logica, laddove, ad esempio, possa ritenersi che la prassi elusiva costituisca univocamente frutto di una scelta aziendale, finalizzata, in ipotesi, a una maggiore produttività.
Quando però, come in questo caso, non vi siano elementi di carattere logico per dedurre la conoscenza o la conoscibilità di prassi aziendali incaute da parte del garante, è necessaria l’acquisizione di elementi probatori certi e oggettivi che dimostrino tale conoscenza o conoscibilità.

L’importanza di affidarsi a tecnici competenti e di tracciare tutte le attività prevenzionistiche

Le sentenze soprariportate dimostrano, ancora una volta, come la tutela dei lavoratori e del datore di lavoro stesso, nonché dell’azienda quando si rientri in ambito D.lgs 231/01, richiedono competenze specifiche e professionali come quelle che offre Nord Pas nelle sue attività di consulenza. Per tracciare e tenere memoria di tutte le azioni che riguardano la salute e sicurezza dei lavoratori diventa necessario dotarsi di strumenti adeguati come la piattaforma software Q-81 HSE WEB APP.
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Come visto nelle sentenze soprariportate l’importanza di un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è centrale per dimostrare che tutta l’organizzazione della salute e sicurezza è nota e pianificata dal datore di lavoro: le condotte che eludono tale sistema possono scaturire solo per iniziativa del singolo. L’azienda virtuosa può affidarsi a Nord Pas per progettare ed implementare questi sistemi di gestione ed eventualmente certificarli secondo lo standard ISO 45001.