La Commissione Interpelli nella seduta del 02/12/2019 ha risposto a due quesiti sulla comunicazione del medico competente dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria: cosa succede nel caso di avvicendamento tra medici o nel caso non sia stata effettuata alcuna sorveglianza? Come gestire al meglio le scadenze della sorveglianza sanitaria?
- I quesiti posti alla Commissione Interpelli
- I quesiti posti alla Commissione Interpelli
- Le scadenze della sorveglianza sanitaria
I quesiti posti alla Commissione Interpelli
L’Articolo 40, comma 1, del D.Lgs 81/08 “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale” disciplina l’obbligo qui riportato:
Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.
L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:
- a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza [ex art. 40 ] nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)?
- l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria?.
Le risposte della Commissione Interpelli
La Commissione Interpelli, prima della formulazione della risposta, fornisce alcune premesse normative richiamando le disposizioni già esistenti sul tema sia nel D.lgs 81/08 sia nei provvedimenti del Ministero della Salute. Si rimanda la documento completo per un loro approfondimento.
In seguito specifica che, per quanto riguarda il primo quesito, l’art. 40 sopraccitato non disciplina esplicitamente il caso di avvicendamento tra emdici competenti, tuttavia in un’ottica prettamente operativa, vie fatto presente che l’INAIL “ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: ‘L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo“.
Parimenti la Commissione rimanda alle disposizioni operative dell’INAIL anche per il secondo quesito evidenziando che: “Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria ‘l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici”. In sostanza anche la Commissione interpelli chiarisce che “l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale”.
Le scadenze della sorveglianza sanitaria
La scadenza oggetto dell’interpello qui sopra esposto (invio dell’allegato 3B) è solo una delle numerose scadenze legate alla gestione della sorveglianza sanitaria. Per questa esigenza è stato sviluppato un modulo specifico all’interno di Q-81 HSE WEB APP relativo alla Gestione delle sorveglianza sanitaria.
Questo modulo consente la gestione completa della sorveglianza sanitaria – lato azienda: visite mediche, protocolli sanitari, accertamenti sanitari con relativi scadenzari, gestione delle limitazioni, prescrizioni e sensibilità, pianificazione delle visite ed invio di notifiche al medico ed ai lavoratori (con il Tool Alert e Sincronizzazioni).
Il modulo è sincronizzabile con il software leader per la medicina del lavoro CartSan il quale offre numerosi modelli predefiniti per il medico competente, tra cui l’allegato 3B di cui sopra.