Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01

Il modello organizzativo di gestione e controllo (MOGC o modello 231),  indica un modello organizzativo adottato da persona giuridica, o associazione priva di personalità giuridica, volto a prevenire la responsabilità penale degli enti. La sua definizione è fornita principalmente all’interno dell’articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Tale normativa, avente ad oggetto la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, in vigore dal 4 luglio 2001, ha introdotto nell’ordinamento italiano, in conformità a quanto previsto anche a livello europeo, un nuovo regime di responsabilità denominata “da reato”, derivante dalla commissione o tentata commissione di determinate fattispecie di reato nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.

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Il 1° ottobre 2019, la Camera dei Deputati ha approvato definitivamente la Legge di delegazione europea con cui si affida al Governo il recepimento della Direttiva UE 1371/2001 in materia di protezione degli interessi finanziari dell’Unione (la cosiddetta Direttiva PIF).

Tale provvedimento legislativo nasce dall’esigenza di tutelare le risorse economiche della Comunità Europea attraverso la prevenzione e la sanzione delle condotte lesive degli interessi collettivi; tale scopo può essere raggiunto solamente attraverso un’armonizzazione delle normative nazionali.

In Italia il recepimento di questa Direttiva ha interesse soprattutto nell’ambito del D.lgs 231/2001, in quanto è previsto l’ingresso della frode IVA nell’elenco dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti.

Quali sono i principali contenuti della direttiva PIF?

La Direttiva (UE) 2017/1371, approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017 e recante “Norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione” (c.d. Direttiva PIF, i.e. Protezione degli Interessi Finanziari), ha come scopo quello di definire un sistema rafforzato di misure a protezione delle risorse finanziarie comunitarie.

Consiglio di amministrazione modello organizzativo 231

 

All’art. 6 della citata Direttiva, viene richiesto agli Stati Membri di definire norme idonee a punire con sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” i casi di frode fiscale posta in essere “a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, a titolo individuale o in quanto membro di un organo della persona giuridica, e che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica basata:

      1. a) sul potere di rappresentanza della persona giuridica;
      2. b) sul potere di adottare decisioni per conto della persona giuridica; oppure
      3. c) sull’autorità di esercitare un controllo in seno alla persona giuridica”.

Tra i “Sistemi fraudolenti transfrontalieri” sanzionati sono ricomprese tre specie di condotte illecite:

      • la presentazione o uso di dichiarazioni o documenti non esatti, non completi ovvero falsi relativamente alla componente IVA dal cui vizio discende l’erosione di risorse del bilancio dell’Unione;
      • la mancata comunicazione di informazioni relativamente all’IVA in violazione di uno specifico obbligo dalla cui omissione si produce un danno al bilancio dell’Unione;
      • la presentazione di dichiarazioni IVA volte a dissimulare il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi IVA.

Queste fattispecie sono state sinteticamente identificate come “Frodi IVA”.

Tuttavia è bene sottolineare che la Direttiva PIF prevede la sanzione delle condotte che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, solo qualora sussistano due condizioni:

      • la condotta deve presentare una connessione con due o più Stati membri dell’UE;
      • la condotta deve portare a cagionare un danno finanziario complessivo per l’UE di almeno € 10.000.000,00 (frode “grave”).

L’art. 9 della Direttiva PIF richiede, infine, l’adozione di misure necessarie affinché il soggetto giuridico riconosciuto responsabile di una violazione verso gli interessi finanziari dell’Unione Europea venga ad essere sottoposto a sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

Tra queste, oltre quelle pecuniarie, sono previste misure interdittive quali: “a) l’esclusione dal godimento di un beneficio o di un aiuto pubblico; b) l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara pubblica; c) l’interdizione temporanea o permanente di esercitare un’attività commerciale; d) l’assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; e) provvedimenti giudiziari di scioglimento; f) la chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato”.

Il legislatore italiano, ad oggi, ha solamente approvato la Legge di delegazione dando al Governo il compito di recepire le misure previste Direttiva PIF: in questo senso dovrà essere aggiornato il novero dei “reati 231” e le corrispettive sanzioni, adeguandole a quelle previste al legislatore europeo.

Secondo dati forniti dalla guardia di finanza per l’anno 2017 in Italia i soggetti denunciati per reati tributari sono stati 11.103. La portata della modifica legislativa potrebbe portare all’apertura di altrettanti fascicoli in ambito decreto legislativo 231/2001 dal momento che, molte delle denunce sopraddette, hanno coinvolto soggetti che rivestono ruoli in società grandi, medie o piccole.

Sanzioni amministrative, sistemi di gestione

Come aggiornare il proprio MOGC 231 alla Direttiva PIF?

Come spiegato nel paragrafo precedente, l’ordinamento italiano non ha ancora recepito la Direttiva PIF tuttavia, come esposto, è già noto che tale azione comporterà l’incremento dei reati presupposto ex D.Lgs. 231/2001.

Per questa ragione è bene che i soggetti giuridici, che in passato che hanno adottato il proprio Modello Organizzativo di Gestione e Controllo ex D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 (MOGC), inizino a valutarne l’adeguamento identificando i rischi fiscali connessi alla propria attività e predisponendo adeguati sistemi di gestione volti a minimizzare, se non azzerare, tutte quelle situazioni che potrebbero condurre alla condotta fraudolenta.

Infatti, la mappatura dei potenziali illeciti amministrativi è il primo passo per una corretta implementazione di un MOGC ed è un servizio che Nord Pas ha già erogato per aziende di differenti settori e dimensioni. Questa analisi preliminare è necessaria ad individuare quali siano, in funzione della realtà valutata, i potenziali illeciti amministrativi/condotte in cui l’Ente (Società/Impresa/Organizzazione anche priva di fini di lucro) potrebbe incappare.

A seguito del completo recepimento delle Direttiva PIF, la mappatura dovrà essere aggiornata comprendendo le frodi IVA di cui:

      • la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 2 D.Lgs. 74/2000;
      • la dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, ex art. 3 D.Lgs. 74/2000;
      • la dichiarazione infedele, ex art. 4 D.Lgs. 74/2000;
      • l’omessa dichiarazione, ex art. 5 D.Lgs. 74/2000;
      • l’omesso versamento di IVA, ex art. 10 ter D. Lgs. 74/2000.

Nord Pas con il supporto di collaboratori qualificati, è già in grado di supportare le aziende che intendono adeguare il proprio MOGC 231 e può ricoprire il ruolo di membro dell’Organismo di Vigilanza (ODV), come già approfondito in un precedente articolo, avendo competenze multidisciplinari, comprendenti anche le tematiche giuridiche.

Infine, per tutto quanto sopraddetto, appare cruciale per l’Ente, dotarsi di un sistema per mettere sotto controllo e gestire correttamente il processo tributario aziendale e le condotte dei propri lavoratori in esso coinvolti. Lo strumento software ideale per informatizzare questo processo è Q-81 HSE WEB APP.