Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Dl.gs 81/08 è il Testo Unico delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e  dei  lavoratori  nei  luoghi  di  lavoro.

Come all’art.1, si definisce “salute”: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o
d’infermità.

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Software Q-81 HSE WEB APP

Molti disagi ma anche grande opportunità! Ecco chi l’ha già colta a Nord-Est.

In questi mesi abbiamo potuto constatare come le modalità di lavoro dei consulenti, ed in particolare degli RSPP ed auditor, siano profondamente cambiate.

La sensazione è che il cammino intrapreso non sia temporaneo, come inizialmente (forse) si poteva intendere e sperare. Il modello di lavoro agile imposto (anche detto smartworking)  ha stimolato nuovi bisogni e proiettato gli imprenditori più reattivi in nuove dinamiche organizzative e nuove opportunità di business.

E’ per questo motivo che professionisti e società di consulenza del settore sicurezza e ambiente stanno rapidamente innovando il loro modo di proporsi alla clientela e di pensare alla gestione del loro gruppo di lavoro, investendo in tecnologia e software dedicati.

procedura remotizzata  

E’ questo il caso di aziende leader di settore come Polistudio di Rovigo, Grow Up – Pratika Group di Udine e 2A Group di Bergamo, che gestiscono e supportano centinaia di PMI e che hanno già adottato il software Q-81® HSE WEB APP a supporto della loro attività.

Non solo grandi aziende

Q-81® è già stato introdotto anche da molti professionisti che operano con pochi collaboratori, studi tecnici o Società Benefit, come Hidra Sb di Pordenone, che si occupa di sviluppo sostenibile e strategia d’impresa.

NORD PAS e la piattaforma Q-81® HSE WEB APP rappresentano il partner ideale per l’evoluzione delle società di consulenza ai tempi del Coronavirus, con il Tool Covid-19per la verifica ed il mantenimento (anche remotizzato) delle misure di sicurezza e con il Portale Appaltatori per lo scambio dei Protocolli e per la Verifica dell’Idoneità Tecnica dei fornitori.

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Aifos (Associazione Italiana Formatori ed Operatori della Sicurezza sul Lavoro) e  Confindustria Alto Adriatico hanno promosso a pieno titolo il nostro nuovo servizio :

Procedure Informatizzate per la Gestione  Protocollo COVID-19 e VDR Smart Working

aifos sostiene il nuovo servizio Nordpas

giornale NOTA BENE confindustria Alto Adriatico

 

Attraverso Q-81® HSE WEB APP è possibile, fra le altre funzioni, gestire agevolmente AUDIT, APPALTI, VALUTAZIONERISCHI lavorativi, tutto in forma remotizzata.

Dotato di 20 moduli, portali e applicazioni, il software si caratterizza per la flessibilità e la strutturazione multi ambito.

Q-81 è l’deale per gli RSPP, HSEQP Manager, ODV e DPO

di aziende di ogni dimensione, anche multinazionali.

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E’ entrato in vigore il 21/12/2019 il Decreto del Ministero dell’Interno dell’8 novembre 2019 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio degli impianti per la produzione di calore alimentati da combustibili gassosi“. Il decreto aggiorna le disposizioni di sicurezza antincendi per gli impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile gassoso con portata termica superiore a 35 kW precedentemente regolamentati nel decreto ministeriale 12 aprile 1996.

Ai sensi del nuovo DM 8/11/2019, art. 5,  gli impianti esistenti devono essere resi conformi alle indicazioni della nuova regola tecnica, salvo alcune eccezioni. I tecnici di Nord Pas sono in grado di supportare i clienti per un’analisi più approfondita dei loro impianti.

In sintesi questo provvedimento è così articolato:

Campo di applicazione

Come specificato all’articolo 1, il decreto si applica alla progettazione, realizzazione ed esercizio degli impianti per la produzione di calore civili extradomestici di portata termica complessiva maggiore di 35 kW alimentati da combustibili gassosi della 1a, 2a e 3a famiglia con pressione non maggiore di 0,5 bar, asserviti a:

a) climatizzazione di edifici e ambienti;
b) produzione di acqua calda, acqua surriscaldata e vapore;
c) cottura del pane e di altri prodotti simili (forni) ed altri laboratori artigiani;
d) lavaggio biancheria e sterilizzazione;
e) cottura di alimenti (cucine) e lavaggio stoviglie, anche nell’ambito dell’ospitalità professionale, di comunità e ambiti similari.

Il Mistero ha espressamente specificato che il decreto NON si applica agli:
a) impianti realizzati specificatamente per essere inseriti in cicli di lavorazione industriale;
b) impianti di incenerimento;
c) impianti costituiti da stufe catalitiche;
d) impianti costituiti da apparecchi di tipo A ad eccezione di quelli per il riscaldamento realizzati con diffusori radianti ad incandescenza.

regola tecnica impianti gassosi

Obiettivi della regola tecnica

Il legislatore, all’art.2 ha voluto esplicitare gli obiettivi della regola tecnica, che comprendono la salvaguardia delle persone, beni e la sicurezza dei soccorritori contro i rischi di incendio ed esplosione  ma  riguardano anche la realizzazione degli impianti in modo da:

      • evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi;
      • limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
      • limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti;
      • garantire la possibilità per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.

Prodotti antincendio: quali utilizzare?

Infine, l’art. 4 fornice le indicazioni sui prodotti per uso antincendio, impiegati negli impianti sui quali ricade il decreto: vanno identificati univocamente sotto la responsabilità del fabbricante, qualificati in relazione alle prestazioni, accettati dal responsabile dell’attività.
Il loro impiego è consentito se gli stessi sono utilizzati conformemente all’uso previsto e devono essere conformi alle disposizioni comunitarie applicabili oppure alle apposite disposizioni nazionali applicabili, già sottoposte con esito positivo alla procedura di informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535 oppure legalmente commercializzati in un altro Stato membro dell’Unione europea.

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La Commissione Interpelli nella seduta del 02/12/2019 ha risposto a due quesiti sulla comunicazione del medico competente dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria: cosa succede nel caso di avvicendamento tra medici o nel caso non sia stata effettuata alcuna sorveglianza? Come gestire al meglio le scadenze della sorveglianza sanitaria?

I quesiti posti alla Commissione Interpelli

L’Articolo 40, comma 1, del D.Lgs 81/08 “Rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale” disciplina l’obbligo qui riportato:

Entro il primo trimestre dell’anno successivo all’anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in ALLEGATO 3B.

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in merito ai seguenti quesiti:

  1. a quale Medico Competente spetta la comunicazione dei dati di cui detto in precedenza [ex art. 40 ] nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno e, comunque, prima della data di scadenza dell’invio (31 marzo)?
  2. l’invio dei dati deve essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria?.

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Le risposte della Commissione Interpelli

La Commissione Interpelli, prima della formulazione della risposta, fornisce alcune premesse normative richiamando le disposizioni già esistenti sul tema sia nel D.lgs 81/08 sia nei provvedimenti del Ministero della Salute. Si rimanda la documento completo per un loro approfondimento.

In seguito specifica che, per quanto riguarda il primo quesito, l’art. 40 sopraccitato non disciplina esplicitamente il caso di avvicendamento tra emdici competenti, tuttavia in un’ottica prettamente operativa, vie fatto presente che l’INAIL “ha già fornito (sul proprio sito istituzionale) indicazioni al riguardo, precisando che: ‘L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo“.

Parimenti la Commissione rimanda alle disposizioni operative dell’INAIL anche per il secondo quesito evidenziando che: “Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria ‘l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici”. In sostanza anche la Commissione interpelli chiarisce che “l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale”.

Le scadenze della sorveglianza sanitaria

La scadenza oggetto dell’interpello qui sopra esposto (invio dell’allegato 3B) è solo una delle numerose scadenze legate alla gestione della sorveglianza sanitaria. Per questa esigenza è stato sviluppato un modulo specifico all’interno di Q-81 HSE WEB APP relativo alla Gestione delle sorveglianza sanitaria.

Questo modulo consente la gestione completa della sorveglianza sanitaria – lato azienda: visite mediche, protocolli sanitari, accertamenti sanitari con relativi scadenzari, gestione delle limitazioni, prescrizioni e sensibilità, pianificazione delle visite ed invio di notifiche al medico ed ai lavoratori (con il Tool Alert e Sincronizzazioni).

Il modulo è sincronizzabile con il software leader per la medicina del lavoro CartSan il quale offre numerosi modelli predefiniti per il medico competente, tra cui l’allegato 3B di cui sopra.

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Come già visto in un precedente articolo non si chiamerà più OT24 ma OT23 il modello utile per le istanze di riduzione del tasso medio di tariffa. Il nuovo modello sarà utilizzabile dalle aziende fino a fine febbraio per comunicare gli interventi migliorativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Quali sono i prerequisiti che l’azienda deve possedere per accedere alla riduzione del tasso INAIL?

Nel modulo di domanda l’azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all’accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all’osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all’attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene dei luoghi di lavoro.

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In dettaglio i prerequisiti necessari sono:

  • Regolarità contributiva: la riduzione è concessa solo dopo l’accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell’articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare INAIL n. 61 del 26 giugno 2015. La verifica di regolarità è attivata dall’Istituto nel periodo che intercorre tra il 1° e il 30 aprile dell’anno di presentazione della domanda. In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.
  • Conformità in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro: l’azienda deve osservare tutte le disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza sul lavoro,  con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello di presentazione della domanda. Tale requisito è ovvio considerando che, gli interventi oggetto di bonus devono riguardare il miglioramento continuo al di là dei vincoli legislativi.

Se vuoi sapere se la tua azienda possiede i prerequisiti per accedere alla domanda di riduzione del tasso INAIL clicca qui:

Il nuovo modello OT23

Conseguentemente alla revisione del sistema delle tariffe dei premi INAIL, introdotta dal D.I. 27/2/2019, sono state unificate all’articolo  23 le azioni/attività che portavano alla riduzione del tasso INAIL per prevenzione  sia per le attività presenti da meno di un biennio di attività dall’art. 20 (ex Modello OT20) sia per le attività con più di un biennio di attività dall’art. 24 (ex Modello OT24).

Il nuovo Modello OT23 vale, dunque, per tutte le imprese, sia nel primo biennio di attività della PAT sia dopo il primo biennio di attività, e prevede l’attuazione di azioni migliorative per prevenzione che riprendono quelle del Modello OT24 dell’anno scorso, salvo alcune modifiche che approfondiremo in questo articolo.

L’articolo 23 delle Modalità per l’applicazione delle Tariffe, approvate con decreto interministeriale del 27.02.2019, prevede una riduzione del tasso medio di tariffa per le aziende che hanno effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia; tali attività devono essere state effettuate dal 01.01.2019 al 31.12.2019.

Per accedere alla riduzione, l’azienda deve presentare un’apposita istanza (Modulo per la riduzione del tasso medio per prevenzione), esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi Online presente sul sito www.inail.it, entro il termine stabilito, unitamente ai pdf relativi alla documentazione probante richiesta dall’INAIL.

Quali sono gli interventi migliorativi che consentono la riduzione del premio INAIL?

L’INAIL, nella guida alla compilazione del modello OT23,  specifica gli interventi che vengono considerati validi ai fini della concessione del beneficio in ragione della loro valenza prevenzionale. Come sopraddetto, gli interventi devono essere stati realizzati nell’anno solare precedente quello di presentazione della domanda.

Il modulo di domanda articola gli interventi nelle seguenti sezioni:

  • A Interventi di carattere generale
  • B Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale
  • C Interventi trasversali
  • D Interventi settoriali generali
  • E Interventi settoriali.

Nel modulo sono previsti interventi “generali” che riguardano l’azienda, ossia realizzati su tutte le PAT (Posizione Assicurativa Territoriale) dell’azienda, ed interventi di cui sono destinatarie solo singole PAT. In generale, gli interventi possono essere realizzati in tutti i settori produttivi, ad eccezione degli interventi Settoriali Generali (SG) che possono essere realizzati solo dalle aziende appartenenti a determinati settori produttivi, individuati dallo specifico riferimento delle Tariffe dei premi di cui al decreto del 27 febbraio 2019.

Nel nuovo modello OT23 è da segnalare l’introduzione di alcuni nuovi interventi di miglioramento, come quelli previsti nella sezione C, che si riferiscono al reinserimento lavorativo di dipendenti affetti da disabilità da lavoro, alle modalità del servizio di trasporto da casa al lavoro per i lavoratori in orario notturno, e alla realizzazione di interventi per contrastare il verificarsi di rapine.

E’ stata anche introdotta tra gli intervento migliorativi,  l’adozione delle prassi di riferimento per la responsabilità sociale delle imprese (RSI)  per edilizia e artigianato (Uni/PdR 49:2018 – costruzioni e Uni/PdR 51:2018 – micro e piccole imprese).

Tra gli interventi giudicati positivamente per la richiesta di riduzione sono indicati, come nelle precedenti edizioni, l’adozione o il mantenimento di sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro idoneamente certificati, le asseverazioni rilasciate da organismi paritetici, la segnalazione di quasi infortuni o di mancati incidenti sul lavoro, le iniziative di formazione adottate, le agevolazioni sociali concesse ai lavoratori, le convenzioni stipulate con le Asl per le campagne contro il fumo, l’abuso di alcool e di sostanze stupefacenti, e di adozione di corretti stili di alimentazione. Da quest’anno, anche la partecipazione al premio “Imprese per la sicurezza”, promosso e organizzato annualmente da Inail e Confindustria in collaborazione con APQI e Accredia, rientra tra gli esempi positivi citati nel modulo.

Gli interventi migliorativi richiesti dall’INAIL rientrano tra i servizi offerti da Nord Pas ai propri clienti: se vuoi saperne di più clicca qui:

 

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Come avviene l’attribuzione del punteggio?

Il sistema per poter ottenere la riduzione del tasso medio di tariffa è abbastanza semplice, poiché ad ogni intervento è attribuito un punteggio: è necessario che l’azienda abbia effettuato interventi tali per cui  la somma dei punteggi sia pari almeno a 100 punti.

Per alcuni interventi, il punteggio è stato differenziato in relazione al settore produttivo di appartenenza dell’azienda, individuato attraverso le voci di tariffa con cui è assicurata l’attività aziendale. Qualora le voci di tariffa che coprono il rischio dell’attività aziendale siano riconducibili a diversi settori produttivi, il punteggio è predeterminato automaticamente in relazione al settore produttivo che prevede il punteggio più elevato.

In generale, per il raggiungimento del punteggio pari o superiore a 100 è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modulo, tranne quelli della sezione B.

Gli interventi della sezione B “Interventi di carattere generale ispirati alla responsabilità sociale” vengono conteggiati solo se la soglia dei 100 punti è conseguita nell’ambito della stessa sezione. L’azienda, infatti, deve aver realizzato interventi ispirati alla responsabilità sociale tali da raggiungere il punteggio pari o superiore a 100.

Inoltre, il punteggio è graduato in relazione alla dimensione aziendale (grandi, medie, piccole e micro imprese ), determinante anche ai fini del numero di condizioni/attività da attuare. Una volta individuati interventi sufficienti a far raggiungere un punteggio almeno pari a 100, è inibita la selezione di ulteriori interventi.

Qual è la documentazione da presentare per ottenere lo sconto INAIL?

E’ importante sottolineare che, la documentazione probatoria dell’avvenuto intervento deve essere presentata insieme alla domanda. LINAIL individua, nel campo “Documentazione ritenuta probante”, per ogni intervento, la documentazione che ritiene probante l’attuazione dell’intervento in oggetto.

I documenti devono riportare la data e la firma del datore di lavoro, ma, a seconda degli interventi, anche di altri soggetti idonei. Per quanto attiene alle azioni riguardanti l’implementazione oppure l’adozione di “procedure”, oltre a data e firma sono necessarie anche l’esplicitazione dei contenuti e delle evidenze documentali di attuazione riferite all’anno precedente.

È facoltà sia dell’azienda che dell’Istituto fornire o richiedere altra documentazione atta a dimostrare quanto dichiarato nel modulo.

Nord Pas supporta le aziende nella compilazione del nuovo modello e nella messa in atto di interventi, sia generali (es. implementazione di sistemi di gestione per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ISO 45001, modelli organizzati D.lgs 213/01…) sia specifici (interventi formativi finalizzati, interventi per la prevenzione di rischi specifici…), al fine di consentire ai propri clienti di ottenere la riduzione di tariffa.

Come viene applicata la riduzione del tasso INAIL?

Nei primi due anni dalla data di inizio attività della PAT, la riduzione è applicata nella misura fissa dell’otto per cento. La riduzione ha effetto solo per l’anno di presentazione della domanda ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno, in egual misura a tutte le voci della PAT.

Dopo il primo biennio di attività della PAT, la percentuale di riduzione del tasso medio di tariffa è determinata in relazione al numero dei lavoratori-anno del triennio della medesima PAT.

In caso di accoglimento, la riduzione riconosciuta ha effetto per l’anno in corso alla data di presentazione dell’istanza ed è applicata in sede di regolazione del premio assicurativo dovuto per lo stesso anno. In caso di selezione di un intervento definito “Trasversale Generale” o “Settoriale Generale”, la definizione della domanda (accoglimento o rigetto) riguarda tutte le PAT dell’azienda.

In caso di selezione di interventi definiti “Trasversali” o “Settoriali” la definizione della domanda esplica effetti solo sulla PAT o sulle PAT interessata/e dagli interventi migliorativi in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro.

Qualora risulti, in qualsiasi momento, la mancanza dei requisiti prescritti per il riconoscimento della riduzione, l’Inail procede all’annullamento della riduzione stessa e alla richiesta delle integrazioni dei premi dovuti, nonché all’applicazione delle vigenti sanzioni.

 

Ulteriori approfondimenti e l’aggiornamento 2021 nell’articolo: Come-ridurre-il-tasso-inail-e-risparmiare-grazie-al-modello-ot23

 

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L’Agenzia Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (UE-OSHA) ha recentemente pubblicato una relazione generale sugli effetti dei disturbi muscoloscheletrci (DMS) sulla forza lavoro, sulla società e sull’economia dell’Europa.

Questa pubblicazione di novembre 2019, si inserisce all’interno di un progetto dell’UE-OSHA volto ad analizzare dati nazionali ed europei relativi ai DMS, al loro impatto sulla salute e sul lavoro, ai fattori di rischio, alle misure di prevenzione e alle misure adottate per favorire il reinserimento lavorativo.

Cosa sono i disturbi muscoloscheletrici?
Quali sono le cause dei disturbi muscoloscheletrici?
Quali sono i numeri dei disturbi muscoloscheletrici in Europa?

Cosa sono i disturbi muscoloscheletrici?

I disturbi muscoloscheletrici rappresentano uno dei disturbi più comuni legati al lavoro: essi interessano la schiena, il collo, le spalle e gli arti superiori, ma possono anche colpire gli arti inferiori. Il termine “disturbi muscoloscheletrici” (DMS) indica qualsiasi lesione o patologia alle articolazioni o ad altri tessuti.

Come riportato dall’OSHA, i DMS possono essere semplici malesseri e dolori di lieve entità fino a problemi più seri che costringono ad assentarsi dal lavoro e possono richiedere cure mediche. Nei casi cronici più gravi, possono addirittura portare alla disabilità e all’abbandono forzato del posto di lavoro.

I due gruppi principali di DMS sono costituiti dai dolori/disturbi alla schiena e dai disturbi degli arti superiori legati all’attività lavorativa (conosciuti comunemente “disturbi da stress fisici ripetuti”).

mal di schiena

Quali sono le cause dei disturbi muscoloscheletrici?

La maggior parte dei DMS legati all’attività lavorativa si sviluppano nel tempo. Di norma non hanno una sola causa: spesso sono provocati da una combinazione di diversi fattori. Tra le cause fisiche e i fattori di pericolo riconducibili all’organizzazione del lavoro ci sono:

  • la movimentazione di carichi, specialmente quando si ruota o si piega la schiena;
  • movimenti ripetitivi o che richiedono uno sforzo;
  • l’assunzione di posture scorrette o statiche;
  • vibrazioni, scarsa illuminazione o lavoro in ambienti freddi;
  • ritmi intensi di lavoro;
  • il mantenimento prolungato della stessa posizione in piedi o seduta.

I fattori di rischio psicosociali come l’eccessiva richiesta di lavoro o la scarsa autonomia, in concomitanza con i rischi fisici sopraddetti, può aumentare l’incidenza dei DMS.

I tecnici di Nord Pas sono in grado di eseguire valutazioni approfondite dei fattori di pericolo che concorrono a causare DMS: tali valutazioni devono essere parte del documento di valutazione dei rischi.

Quali sono i numeri dei disturbi muscoloscheletrici in Europa?

L’analisi dell’UE-OSHA ha mostrato che i disturbi muscoloscheletrici sono tra i più rilevanti problemi di salute correlati al lavoro.

I dati analizzati dall’agenzia hanno evidenziato che circa 3 su 5 lavoratori in Europa lamenta DMS; tra i più diffusi il mal di schiena e i dolori muscolari agli arti superiori. Un lavoratore su cinque ha sofferto nell’ultimo anno di disturbi cronici alla schiena o al collo; il 60% dei lavoratori con problemi di salute correlati al lavoro identifica i DMS come il proprio problema più rilevante.

L’analisi ha permesso di rilevare che i settori maggiormente interessati a questa tipologia di problemi di salute correlati al lavoro sono: il settore delle costruzioni, dell’agricoltura, il settore forestale e la pesca. Anche il settore sanitario e sociale sono risultati al di sopra della media.

L’indagine dei dati raccolti a livello nazionale, mostra che i DMS sono tra le malattie professionali più comunemente riconosciute in Francia, Italia e Spagna. Tra tutti i casi di malattie professionali riconosciute correlate a DMS, quelli che coinvolgono donne e lavoratori più anziani sono una percentuale superiore rispetto a uomini e giovani lavoratori.

Proprio in considerazione del rischio legato alle malattie professionali, e quindi alle richieste di risarcimento INAIL, è opportuno che il datore di lavoro disponga di strumenti informatizzati per tenere traccia della storia di ogni lavoratore all’interno dell’azienda. Q-81 HSE WEB APP è lo strumento software che facilita queste attività e consente di visualizzare immediatamente nell’anagrafica del lavoratore la sua “carriera HSE”, come mostrato nel video qui sotto.

I ricercatori sottolineano le difficoltà nel calcolare il reale costo dei DMS a livello europeo definito sia come impatto economico sulle imprese, sia come costo sociale per gli stati membri. Alcuni indicatori utilizzati per valutare questi impatti hanno mostrato come, in generale, ci sia un aumento considerevole dei giorni di assenza da parte dei lavoratori che soffrono di problemi muscoloscheletrici cronici e che si possano stimare perdite di produzione rilevanti (ad es. i dati raccolti in Germania nel 2016 contano perdite economiche per mancata produttività per l’1% del PIL).

L’approfondita analisi OSHA indica la necessità di un approccio integrato (che consideri non solo i fattori di rischio fisici ma anche quelli pscicosociali) per prevenire i DMS associati al lavoro.

Cosa deve fare datore di lavoro per prevenire i DMS?

Come per tutti i fattori di rischio trattati dal D.lgs 81/08 il primo passo per il datore di lavoro è quello di elaborare la valutazione dei rischi. Come richiamato anche dai risultati OSHA, per quanto riguarda i DMS, la valutazione dovrà adottare un approccio olistico, valutando e affrontando l’insieme delle cause, sia fisiche sia psicosociali.

Dalla valutazione scaturiscono le azioni di prevenzione e protezione che, come indicato da  possono riguardare:

  • La progettazione degli spazi di lavoro, adeguandoli al fine di migliorare le posture lavorative;
  • La scelta delle attrezzature, assicurando che siano ergonomiche e adatte ai compiti da svolgere;
  • La consapevolezza lavoratori, migliorando e impartendo una formazione su buoni metodi di lavoro – ad esempio, per questa formazione possono essere utilizzate le Multi Media Procedure –  M.M.Pro HSE uno strumento formativo innovativo che consente un elevato livello di coinvolgimento del personale.
  • L’organizzazione delle mansioni, cambiando metodi o strumenti di lavoro;
  • la gestione dei cicli produttivi, pianificando il lavoro in modo da evitare mansioni ripetitive o prolungate con posture scorrette, programmando pause, la rotazione delle funzioni o la riassegnazione del lavoro;

Infine, la collaborazione attiva con il medico competente per il monitoraggio e la promozione della salute di coloro che soffrono o potrebbero soffrire di DMS, deve essere considerata una misura preventiva essenziale. L’implementazione e la gestione di un sistema di prevenzione dei DMS è un servizio che Nord Pas è in grado di offrire ai clienti.

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Ieri 21 ottobre, l’EU-OSHA, insieme ai suoi partner, ha dato avvio alla Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. Quest’anno il tema sarà la promozione di una gestione partecipativa e attiva della sicurezza delle sostanze pericolose.

I lavoratori sono esposti a sostanze pericolose in molti ambienti di lavoro europei. Tali esposizioni sono più comuni di quanto la maggior parte delle persone pensi e, di fatto, possono verificarsi in quasi tutti gli ambienti di lavoro. Ciò comporta importanti preoccupazioni per la sicurezza e la salute.

sostanze pericolose EU-OSHA

Una sostanza pericolosa è qualunque solido, liquido o gas che ha le potenzialità di causare danni alla sicurezza o alla salute dei lavoratori. L’esposizione può avvenire per inalazione, penetrazione cutanea o ingestione.

Le esposizioni a sostanze pericolose nell’ambiente di lavoro sono collegate a problemi che hanno effetti acuti e a lungo termine sulla salute, tra cui:

  • malattie respiratorie (ad esempio asma, rinite, asbestosi e silicosi),
  • danno agli organi interni, compresi il cervello e il sistema nervoso,
  • irritazione cutanea e malattie della pelle,
  • tumori occupazionali (ad esempio leucemia, cancro ai polmoni, mesotelioma e cancro della cavità nasale).

Inoltre, la presenza di sostanze pericolose può mettere i lavoratori a rischio di incendio, esplosione, intossicazione acuta e soffocamento. La seconda indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti dell’EU-OSHA rivela che le sostanze pericolose sono frequenti soprattutto in alcuni settori, come l’agricoltura, la produzione e l’edilizia.

Tuttavia, i lavoratori di ogni settore sono potenzialmente a rischio di esposizione alle sostanze pericolose. In effetti, nel complesso, il 38 % delle aziende europee segnala la presenza di sostanze chimiche o biologiche potenzialmente pericolose nei propri ambienti di lavoro. Pertanto, è fondamentale che i rischi siano individuati e gestiti.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Il D.lgs 81/08 prevede all’art. 17  l’obbligo per il datore di lavoro di valutare tutti i rischi  e, conseguentemente produrre e mantenere aggiornato il Documento di valutazione dei rischi. I rischi posti dalle sostanze pericolose sono spesso complessi e nella loro individuazione vanno considerati molti fattori: per questa ragione è necessario il coinvolgimento di tutti gli attori della sicurezza (RLS, SPP, Medico competente, consulenti specializzati), al fine di definire misure di prevenzione e protezione e miglioramento atte a ridurre e gestire il rischio di esposizione alle sostanze pericolose.

Un’attività importante deve essere quella di sensibilizzare, informare e formare tutti i lavoratori sui rischi legati all’utilizzo delle sostanze pericolose. Uno strumento come le M.M.Pro.  – Multi Media Procedure HSE consente il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei lavoratori. Le M.M.Pro. HSE sono state utilizzate da un’azienda del settore chimico proprio per illustrare ai lavoratori come attrezzare e pulire macchinari che spalmano preparati siliconici: maggiori informazioni in questo articolo.

I tecnici Nord Pas sono a disposizione per supportare il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e per formare i lavoratori sul tema delle sostanze pericolose.