Vaccinazioni nei luoghi di lavoro: il trattamento dei dati personali
Il Garante per la Protezione dei Dati Personali il 13 maggio 2021 ha adottato un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro dove fornisce indicazioni sulle corrette modalità di gestione dei dati personali dei dipendenti.
Gli aspetti trattati riguardano:
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la raccolta delle adesioni, pianificazione e somministrazione delle vaccinazioni
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la registrazione nei sistemi regionali dell’avvenuta vaccinazione
Cosa stabilisce il documento emesso dal Garante Protezione Dati Personali in tema di vaccinazioni
Il Documento del Garante si inserisce nel contesto delle vaccinazioni nei luoghi di lavoro, a seguito dell’emanazione del Decreto del Ministero della Salute del 2 gennaio 2021 (“Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da Sars/cov-2”) che prevede che, a seguito dell’aumento della disponibilità dei vaccini, vengano realizzati dei punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro. Vedi anche Protocollo vaccinazioni in azienda: come attivarlo
Il Garante sottolinea che “tale iniziativa, comportando trattamenti di dati personali anche relativi alla salute dei lavoratori, se da un lato può rappresentare un’opportunità per supportare la campagna vaccinale e per rendere più semplice, per i lavoratori, l’accesso alla vaccinazione, dall’altra dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 679/2016 e Codice in materia di protezione dei dati personali) e delle norme emanate nel contesto dell’emergenza epidemiologica in corso”.
A cosa prestare attenzione
In tale quadro, non è comunque consentito al datore di lavoro raccogliere, direttamente dagli interessati, tramite il medico competente, altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni in merito a tutti gli aspetti relativi alla vaccinazione, ivi compresa l’intenzione o meno della lavoratrice e del lavoratore di aderire alla campagna, alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle condizioni di salute del lavoratore.
Anche nell’ambito dello svolgimento delle attività di supporto resta salvo il divieto, per il datore di lavoro, di trattare i dati personali relativi a tutti gli aspetti connessi alla vaccinazione dei propri dipendenti. Inoltre, tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra titolare e interessato nel particolare contesto lavorativo, il consenso dei dipendenti non può costituire un valido presupposto di liceità.
In fase di Raccolta delle adesioni e di pianificazione delle vaccinazioni, l’informazione relativa all’adesione volontaria da parte della lavoratrice e del lavoratore deve essere trattata solo dal professionista sanitario opportunamente individuato; nel piano, elaborato con il supporto del professionista sanitario e presentato dal datore di lavoro all’ASL territorialmente competente, non dovranno essere presenti elementi in grado di rivelare l’identità dei lavoratori aderenti all’iniziativa.
Il datore di lavoro, attraverso le competenti funzioni interne, potrà fornire al professionista sanitario indicazioni e criteri in ordine alle modalità di programmazione delle sedute vaccinali, senza però trattare dati personali relativi alle adesioni di lavoratrici e lavoratori identificati o identificabili.
Sulla base dello stato della regolazione attualmente in vigore e considerata la libertà di scelta da parte delle persone in ambito vaccinale (fatta eccezione per quanto previsto con riguardo alla vaccinazione dal personale sanitario), dal consenso o dal dissenso del lavoratore ad aderire alla campagna vaccinale non possono derivare conseguenze, né positive né negative.
In ogni caso, preme sottolineare che il datore di lavoro non potrà chiedere al dipendente conferma dell’avvenuta vaccinazione o richiedere l’esibizione del certificato vaccinale; può invece acquisire, in base al quadro normativo vigente, i soli giudizi di idoneità alla mansione specifica e le eventuali prescrizioni e/o limitazioni in essi riportati, come indicato dal Garante nelle FAQ .